Nuovi termini per la rateizzazione dei versamenti per saldo 2018 e primo acconto 2019 delle imposte dirette, Irap e Iva
Dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 1° agosto 2019, n. 71/E si intuisce che “nulla cambia per i contribuenti che hanno scelto di non beneficiare della proroga”.
Infatti, risulta definito, con qualche perplessità operativa, il calendario delle possibili nuove rate per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Infatti, l’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto:
- con il comma 3, che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa-indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019;
- con il comma 4, che detta proroga si rende applicabile anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti del comma precedente.
Le conseguenze della proroga versamenti al 30 settembre 2019
Le perplessità operative derivano dal fatto