E’ frequente il caso di una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, che detiene una partecipazione di controllo o, comunque, una quota rilevante in una società estera.
Ci si chiede se, nel monitorare nel Quadro RW tale partecipazione, alla luce della rivisitata definizione di titolare effettivo ai fini della disciplina antiriciclaggio, il soggetto debba applicare l’approccio look through e quindi debba indicare in luogo del valore nominale della partecipazione, il totale dell’attivo detenuto nel mondo da tale società estera.
Nel presente intervento avremo modo di illustrare come l’ambito applicativo del principio del look through si sia notevolmente ridimensionato nel corso degli anni.
Le ordinarie regole per il monitoraggio delle partecipazioni nel Quadro RW
Il Provvedimento 18.12.2013 ha sancito che nel quadro RW il monitoraggio delle partecipazioni viene valorizzato con i medesimi importi rilevanti ai fini Ivafe e, atteso che il Provvedimento 5.6.2012 (art. 5) stabilisce che le partecipazioni non quotate vanno valutate al valore nominale, ci si chiede, ora che l’Ivafe è venuta meno, se il criterio del valore nominale sopravviva o se debba essere riesumato quello precedente del costo storico evidenziato nella C.M. 45/E/2010 ma mai teorizzato in modo puntuale in una fonte di tipo normativo.
La questione non è di poco momento soprattutto se l’investimento non è nato da un apporto nel capitale sociale ma da una acquisto da terzi.
Si pensi al caso di Tizio che ha una partecipazione integralmente posseduta con un capitale sociale di 20 mila euro ma acquistata per il corrispettivo di un milione di euro.
Se si deve indicare il valore nominale ci si orienterà verso i 20 mila euro, mentre se è necessario indicare il costo storico, il quadro RW dovrà accogliere l’importo di un milione.
Le istruzioni al modello Unico persone fisiche 2015 per il 2014 precisavano che “per l’individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE”.
Pertanto, nonostante il venire meno dell’Ivafe sulle partecipazioni, la lettera delle istruzioni sembrava far riferimento ai criteri enunciati ai fini Ivafe nel Provvedimento del 2012.
Peraltro, le stesse evidenziavano espressamente che per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
I criteri classici dell’Ivafe sembravano richiamati ma il fatto che in prima battuta si facesse riferimento indistintamente alle attività finanziarie faceva sorgere il dubbio che il redattore delle istruzioni non avesse recepito il restringimento dell’ambito applicativo dell’Ivafe; la notizia, peraltro, non veniva data nelle istruzioni.
La questione è rilevante vista la differenza potenzialmente significativa dei valori in gioco.
A partire dal Modello Unico 2016 per il 2015, la criticità deve intendersi definitivamente risolta a favore dell’utilizzo del valore nominale in luogo del costo storico.
Le istruzioni, infatti, sono mutate.
Viene infatti chiarito che “per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE”.
Il riferimento all’Ivafe è operato solo per i prodotti finanziari e non anche per quel cuscinetto di situazioni ricomprese nelle attività finanziarie ma non anche nei prodotti finanziari ove rientrano, come abbiamo visto, le partecipazioni non rappresentate da azioni non quotate.
L’utilizzo dell’espressione “prodotti finanziari” in luogo di “attività finanziarie” mostra ad avviso di chi scrive una piena consapevolezza della novella, ma trasmette anche un brivido dove richiama la