Regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti: gli effetti della proroga del CNDCEC

Il CNDCEC ha prorogato a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle Regole Tecniche Antiriciclaggio (che dovevano entrare in vigore a fine luglio). Tuttavia la legge stabilisce che le direttive sono ratificate solo in seguito a consultazione preventiva del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Quindi la proroga del CNDCEC è davvero efficace?
Proviamo a sciogliere i dubbi dei nostri lettori e a vedere quali adempimenti non rientrano nella proroga

Antiriciclaggio: in arrivo l’adempimento auto dichiarativo di fine anno a carico dei Commercialisti

Normativa antiriciclaggio e riciclaggio di denaro sporco

Entro la fine dell’anno 2019, le segreterie di ogni Ordine locale dovranno trasmettere agli iscritti un questionario concernente l’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio, così come predisposto dal CNDCEC.

Ogni commercialista avrà l’obbligo di restituire il questionario, a mezzo Pec, debitamente compilato e sottoscritto.

Trattandosi di un adempimento obbligatorio ed in considerazione della delicatezza delle informazioni trattate e delle problematiche di carattere deontologico e dei profili di carattere penale che attengono la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardo la corretta attuazione delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio (e più specificatamente dalle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale), è opportuno che i commercialisti approfondiscano molto bene l’argomento, in maniera tale da affrontare questo delicato adempimento con l’adeguata formazione e consapevolezza.

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con la diffusione della nota informativa n. 68 del 17/07/2019, ha concesso ai propri iscritti termini più ampi per consentire:

  • l’adeguamento dei presidi antiriciclaggio 
  • la revisione dei criteri da adottare per l’adeguata verifica della clientela,
  • nonché per adempiere alle ulteriori prescrizioni sulla materia introdotte dalle regole tecniche recentemente varate.

L’Organismo di Autoregolamentazione della categoria ha ritenuto troppo stringente la tempistica di entrata in vigore (pur se dettata dal medesimo CNDCEC) e provveduto a differire la decorrenza delle nuove prescrizioni al 1 gennaio 2020.

 

Proroga al 2020 per nuove regole antiriciclaggio accolta con favore dai Commercialisti

Sorvolando sulle motivazioni ufficiali addotte, inerenti l’imminente recepimento della V direttiva CEE e la recente diffusione dei dati relativi alla periodica analisi nazionale del rischio (elementi che in realtà non rilevano sostanzialmente sulle tematiche oggetto di proroga), l’audace retromarcia operata dai vertici della Categoria è stata valutata positivamente dai propri iscritti, in quanto i più ampi termini dovrebbero consentir loro di poter gestire con meno frenesia ed approssimazione una serie di adempimenti che meritano senza dubbio una attenzione più elevata, sia in relazione alla rilevanza della materia trattata che alle nefaste conseguenze potenzialmente derivabili da un’applicazione poco diligente.

 

Il CNDCEC può davvero prorogare l’entrata in vigore delle regole tecniche antiriciclaggio?

Tuttavia, accantonata l’iniziale euforia alimentata dagli slogan sbandierati e ripresi a viva voce dagli organi di stampa e dai servizi di aggiornamento professionale, ci si deve necessariamente interrogare sulla reale portata e sulla effettiva efficacia del rinvio disposto, ovvero se il CNDCEC abbia effettivamente il potere di differire l’entrata in vigore delle regole tecniche.

Analizzando il contesto normativo dal quale si sviluppa l’attuale panorama della disciplina, in effetti, più di un dubbio permane.

 

Responsabilità degli Organismi di autoregolamentazione secondo la legge

La disposizione introdotta dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, nel corpo dell’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, verte sulla responsabilità, conferita ai singoli Organismi di Autoregolamentazione, di elaborare (ed aggiornare) regole tecniche concernenti le procedure:

  • di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività;
  • dei controlli interni;
  • di adeguata verifica, anche semplificata della clientela;
  • di conservazione della documentazione;

nonché di prevedere l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza.

Nella pratica ciò si traduce in una vera e propria delega legislativa che consente agli Organismi di Autoregolamentazione (nel caso specifico al CNDCEC) di adottare procedure di adeguata verifica, stabilendone criteri anche in deroga alla fonte legislativa primaria (D.Lgs. 231/2007).

 

Obbligo di consultazione preventiva del Comitato di Sicurezza Finanziaria

A garantire il necessario equilibrio di poteri e competenze, il legislatore ha espressamente previsto un intervento di “ratifica” delle direttive adottate dai singoli Organismi, individuato nella preventiva consultazione con il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Non a caso l’organismo deputato ad avallare le procedure adottate dal singolo ordine professionale è stato individuato nel CSF, in quanto il medesimo è composto da rappresentanti designati:

  • dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze,
  • dell’Interno,
  • della Giustizia,
  • degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
  • dalle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS)
  • e dagli organi ispettivi ed investigativi (UIF, Guardia di Finanza, DIA, Arma dei Carabinieri e, Direzione Nazionale Antimafia)

e presieduto dal Direttore generale del Tesoro, e quindi, in relazione alla propria multiforme composizione, in grado di assicurare l’adozione di principi e metodologie ampiamente condivisi dai “soggetti attivi” previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Le metodologie individuate per l’assolvimento degli adempimenti, difatti, risultano efficaci ed operative, limitatamente agli iscritti alla determinata categoria Professionale, solo a seguito di tale formale procedura di consultazione preventiva. 

Gli eventuali inadempimenti alle prescrizioni risultano accertabili, oltre che dall’organismo di categoria deputato all’irrogazione di sanzioni disciplinari, anche direttamente da parte dei soggetti incaricati dell’esercizio delle attività ispettive e di repressione dei reati finanziari (DIA, GdF, Mef, Uif ecc.).

Attenzione: Non sembra pertanto potersi attribuire al Consiglio Nazionale alcuna autorità per poter disporre unilateralmente una proroga ad un termine previsto in un documento “ratificato” dal CSF.

 

 

Entrata in vigore delle regole antiriciclaggio: dubbi anche sulla data

Va precisato, per completezza di trattazione, che qualche dubbio era già ragionevolmente sorto riguardo l’originaria data di entrata in vigore delle dette regole tecniche.

Con il documento ufficiale pubblicato dal CNDCEC (genericamente datato “Gennaio 2019”) veniva concesso un termine di sei mesi dal quale far decorrere l’entrata in vigore dei precetti ivi contenuti, senza peraltro specificare quale fosse la data dalla quale computare tale arco temporale.

Nel balzello che ha caratterizzato la ratifica del documento ufficiale (il parere del CSF è datato 6/12/2018 ma trasmesso al CNDCEC in data 11/12/2018, mentre le regole tecniche sono state approvate nella seduta del Consiglio tenuta il 16/01/2019), il CNDCEC aveva ritenuto di ancorare i sei mesi di vacatio alla data di pubblicazione (sul proprio sito istituzionale) della nota informativa n. 8/2019 (che comunicava l’avvenuta adozione delle procedure tecniche), e pertanto dal 23/01/2019.

 

 

Proroga del CNDCEC sull’antiriciclaggio: manca la ratifica del CSF

regole tecniche antiriciclaggio per commercialistiLo slittamento dei termini avrebbe dovuto incidere sull’applicazione di tre distinti adempimenti regolamentati dal CNDCEC:

  • l’autovalutazione del rischio ricadente nell’ambito della propria attività professionale;
  • la valutazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela;
  • la conservazione dei dati e dei documenti utilizzati per l’adeguata verifica.

 

Va subito specificato che la proroga, in ogni caso, non avrebbe rilevato per due dei tre adempimenti; quello inerente l’autovalutazione (in quanto era stato già “calendarizzato”, secondo le indicazioni delle linee guida, il rinvio della prima applicazione all’anno 2020) e quello inerente gli obblighi di conservazione (non potendosi in qualunque caso prescindere dal rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali).

Il professionista difatti non ha alcun modo di procrastinare il proprio obbligo di adozione delle procedure contemplate dal GDPR, ivi compreso l’onere di fornire una adeguata informativa ai propri clienti anche con riguardo al potenziale utilizzo dei dati per le segnalazioni di operazioni sospette o comunicazioni al Mef.

Attenzione: Per quanto invece alle procedure di adeguata verifica e di valutazione del rischio ricadente sui singoli clienti, si ritiene, come già anticipato, che non possa considerarsi del tutto pacifica e scontata la valenza del differimento in mancanza di ulteriore ratifica del CSF.

 

Probabilmente sarebbe risultata più efficace l’approvazione di una “moratoria delle sanzioni disciplinari” da parte del Consiglio Nazionale, anche nella considerazione che, allo stato, non vi è alcuna specifica previsione nel vigente codice delle sanzioni riguardo le “penalità” applicabili per gravi, ripetute o sistematiche violazioni alla regolamentazione tecnica, salvo la “generica” prescrizione di cui all’art. 18 comma 2 (violazione dei doveri relativi al corretto adempimento delle disposizioni dell’ordinamento giuridico).

 

A cura di Massimiliano De Bonis

Giovedì 25 Luglio 2019

 

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