Differenza tra Trust trasparente e Trust opaco (con mini-video)

Qual è la differenza fra trust trasparente e trust opaco? Proviamo a chiarirla con questo mini-video di Ennio Vial.

Qual è la differenza fra trust trasparente e trust opaco?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella storica C.M. n. 48/E/2007, nella successiva R.M. n.425/E/2008 e nella circolare 61/2010.

L’intervento del Fisco è fondamentale per chiarire alcuni aspetti fiscali del trust, in quanto il dettato normativo contenuto nell’art. 73 del TUIR non risulta del tutto chiaro e univocamente interpretabile.

Si tratta di una differenza che può incidere sulle scelte di chi intende avvalersi dello strumento trust.

Il Trust opaco

Il trust può dirsi un opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti e a questo suo potere corrisponde la mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti.

I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee.

Il Trust trasparente

Diversamente, il trust trasparente è l’ipotesi contraria, e si ha quando il trustee è privo del potere discrezionale: deve attribuire i frutti ai beneficiari e questi sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.

Imponibili per Trust opaco o trasparente

Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%.

Diversamente se il trust è trasparente la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust e tuttavia il reddito, anziché scontare l’IRES al 24%, viene imputato ai beneficiari; il trust avrà cura di indicare il codice fiscale dei vari beneficiari, i quali avranno cura di indicare nella loro dichiarazione dei redditi (oltre al reddito) anche il codice fiscale del trust che glielo ha attribuito.

Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari: una volta pagata l’IRES da parte del trust le successive attribuzioni di frutti ai beneficiari non sono soggetti a tassazione.

Queste conclusioni tuttavia, secondo l’agenzia delle entrate con circolare 61/2010, non valgono se il trust pur essendo opaco è fiscalmente residente all’estero e ha prodotto redditi all’estero… l’approfondimento continua nel video >>>

 

 

Su questo tema, guarda anche il video di Ennio Vial Il trust e l’interposizione fiscale >>>

Per ulteriori approfondimenti leggi “Trust: problemi dell’accertamento”

 

A cura di Ennio Vial

18 aprile 2019