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Comunicazione ENEA – attenzione alla scadenza del 21 febbraio: omettere l’adempimento può compromettere l’agevolazione
Come noto, a partire dal periodo di imposta 2018, i contribuenti che hanno posto in essere interventi di recupero edilizio (così come previsti dall’articolo 16-bis TUIR) e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico (di cui alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016) e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare (di cui al Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 - articolo 16, comma 2 e s.m.i.) sono tenuti entro i 90 giorni dalla conclusione dell’intervento ad una nuova comunicazione da effettuarsi nei confronti dell’ENEA, nel caso in cui dai lavori realizzati dal contribuente derivi anche un miglioramento del rendimento energetico dell’immobile e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
COMUNICAZIONE ENEA: GLI INTERVENTI INTERESSATI
In vista della scadenza del 21 febbraio prossimo ricordiamo che, in base alle indicazioni che sono state fornite dall’ENEA, la comunicazione oggeto di analisi è obbligatoria per:
- interventi di coibentazione delle strutture edilizie (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
- interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.
La comunicazione all’ENEA dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di:
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e di building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW).
Per gli interventi la cui data di fine lavori o collaudo, nel caso in cui l’intervento lo preveda, sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 21 novembre 2018: in questo caso, quindi, la comunicazione dovrà essere trasmessa all’ENEA entro il prossimo 21 febbraio 2019 (termine prorogato di 2 giorni il 14/02/2019).
Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Ricordiamo che il portale Enea è accessibile a questo indirizzo:
http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/
Massimo Pipino
18 febbraio 2019
COMUNICAZIONE ENEA - LE ULTERIORI PROPOSTE INFORMATIVE DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO
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Per maggiori informazioni sulla Comunicazione ENEA leggi anche l'articolo di Devis Nucibella:
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/12/nuova-comunicazione-enea.html