2) Fatture inviate al Sistema Tessera Sanitaria escluse dallo spesometro
3) Il giusto compenso al custode giudiziario
4) Non condannabile l’amministratore che trasmette al socio dati contabili incompleti
5) Irap: niente raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti
6) Termine di prescrizione dei contributi INPS
7) Il Commercialista non può essere anche un venditore porta a porta
8) L’indeducibilità delle fatture false rende reo l’imprenditore
9) Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per l’anno 2017
10) Contributi Gestione Artigiani e Commercianti: arrivano nel cassetto previdenziale i modelli F24

1) Spesometro: in arrivo rinvio al 2 ottobre
Un provvedimento procederà a rinviare lo spesometro (Comunicazione dati fatture) al 2 ottobre (poiché il 30 settembre cadrà di sabato).
Il testo, che secondo quanto viene riportato dalla stampa specializzata, è pronto, deve essere firmato dal ministro dell’Economia, poi andare a Palazzo Chigi per la firma del presidente del Consiglio e, infine, passare alla registrazione della Corte dei conti.
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2) Fatture inviate al Sistema Tessera Sanitaria escluse dallo spesometro
Fatture inviate al Sistema Tessera Sanitaria escluse dallo spesometro in scadenza il 18 settembre (scadenza chè sarà probabilmente prorogata al 2 ottobre 2017, si veda al punto 1).
Riguardo ai soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS), l'art. 4 del Decreto MEF 01.09.2016 dispone, per fini di semplificazione, che l’obbligo di comunicare le operazioni di cui all’art. 21, co. 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, è escluso per i dati trasmessi a detto STS (in base agli artt. 1 e 2 del citato Decreto 01.09.2016).
Si tratta della trasmissione telematica delle spese sanitarie (art. 1) e della trasmissione telematica delle spese veterinarie (art. 2), entrambi sostenute dalle persone fisiche.
L’art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. 78/2010, sostituendo il cd. «spesometro» con una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute avente periodicità trimestrale (in realtà per il 2017 è semestrale), anziché annuale.
Il nuovo articolo 4, comma 1, del citato D.L. 78/2010, recante misure per il recupero dell’evasione, così dispone:
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
In relazione alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate, i soggetti passivi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonchè i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre é effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Non devono, quindi, essere co