Date le numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore, si ritiene utile soffermarsi brevemente su una delle novità semplificatrici introdotte dall’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016.
Ci riferiamo, in particolare, ai commi 16 e 17, che introducono una nuova sospensione amministrativa per alcune fattispecie assai frequenti nella pratica quotidiana.
La norma
Come sempre, è bene partire dalla citazione della norma.
Il comma 16 espressamente dispone che «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».