Oggi scade l’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA del secondo trimestre 2017 – Diario quotidiano del 31 luglio 2017

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 31 luglio 2017

1) Scade oggi l’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2017
2) Compensazioni crediti infrannuali da istanze IVA TR: soggetti abilitati all’apposizione del visto
3) Incentivi per la creazione di micro e piccole imprese competitive
4) Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: agricoltori esonerati
5) Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A.: chiarito l’istituto del ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte
6) L’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio vuole l’IVA
7) La donazione di denaro necessita di stipula con atto pubblico
8) Gestione Separata INPS: Jobs Act Autonomi, nuove aliquote contributive
9) Si va verso la drastica riduzione e razionalizzazione delle tante comunicazioni da inviare al Fisco?
10) Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario
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1) Scade oggi l’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2017

Scade oggi, lunedì 31 luglio 2017, l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al secondo trimestre 2017, previa verifica delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72, utilizzando il nuovo modello TR approvato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 4 luglio.

Parte il visto di conformità per le richieste in scadenza al 31 luglio

Difatti, l’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità recate dall’art. 3 del D.L. 50/2017 che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Come è noto, il credito Iva di ogni trimestre dell’anno può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso tramite l’invio dell’apposito modello entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre: per il primo trimestre entro fine aprile, per il secondo entro fine luglio e per il terzo entro fine ottobre.

Novità per i crediti dal 2° semestre 2017

Queste sono le novità da tenere in considerazione:

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (€ 50.000,00 per le start up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso.

- La compensazione potrà avvenire già dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

Verifica del limite di 5.000 euro per il visto di conformità

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro annui, è da considerare anche il credito del primo trimestre del 2017, atteso che secondo le nuove istruzioni il limite va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”.

Novità per l’erogazione prioritaria dei rimborsi

Le ulteriori novità si riferiscono al rigo TD8, previsto ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso nonché ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, e al quadro TE, riservato ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, tra cui quelli non tenuti alla presentazione della garanzia.

L’esonero dall’obbligo di garanzia riguarda i rimborsi Iva di importo non superiore a 30.000 euro.

Soggetti interessati

Le imprese che hanno effettuato nel secondo trimestre 2017 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.

Dal 2015 le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva, in base al requisito dell’aliquota media.

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2) Compensazioni crediti infrannuali da istanze IVA TR: soggetti abilitati all’apposizione del visto

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “da loro predisposte”.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017.

Il visto di conformità, come spiega il documento di prassi, viene apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal citato D.M. 18 febbraio 1999.

Inoltre, l’Agenzia osserva che le due attività (tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione) potrebbero - in virtù del citato articolo 23 del D.M. n. 164 del 1999 - essere ricondotte al professionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente, sempre che “siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.

In merito alla terza attività (apposizione del visto di conformità), viene osservato che l’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, si limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo. Oltretutto, l’articolo 33 del D.Lgs. n. 241 del 1997, al comma 2 consente l’apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei Centri di assistenza fiscale (C.a.f.) - da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.”

Per quanto attiene, da ultimo, alla quarta attività (trasmissione della dichiarazione vistata), non vi sono preclusioni alla trasmissione della dichiarazione - predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi - per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18 febbraio 1999.

Resta ferma la necessità per il professionista - dipendente di effettuare la comunicazione alla Direzione Regionale competente ai sensi dell’articolo 21 del citato D.M. n. 164 del 1999. L’Agenzia evidenzia che l’onere relativo alla copertura assicurativa di cui all’articolo 22 dello stesso decreto può essere sostenuto anche dalla società di servizi.

Calcolo del limite di 5mila euro

La risoluzione precisa che il limite di 5mila euro annui per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Coerentemente, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre alla determinazione del limite anche se non utilizzato in compensazione.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017)

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3) Incentivi per la creazione di micro e piccole imprese competitive

Con la nuova circolare MISE n. 90954 del 25 luglio 2017 vengono ampliate le modalità per accedere alle agevolazioni per la creazione di micro e piccole imprese competitive. In particolare, viene prevista la possibilità di presentare garanzie reali anche su beni immobili non facenti parte del programma di investimento per il quale si richiede l’agevolazione. Ciò vale per i programmi che prevedono l’acquisto, oppure la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili. Altra novità riguarda i soggetti legittimati a rilasciare le garanzie fidejussorie previste sia nel caso di richiesta di anticipazione sulla prima erogazione dell’agevolazione che nell’ipotesi della garanzia a rimborso del finanziamento.

Con la circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 - come rettificata dalla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 e dalla circolare 23 dicembre 2015, n. 100585 - sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni medesime.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 3, del regolamento 8 luglio 2015, n. 140, per quanto attiene alle garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato di cui al decreto legislativo n. 185/2000, vengono integrati i punti 6.4 e 10.3 della Circolare.

Conseguentemente:

a) il punto 6.4 della Circolare è sostituito dal seguente:

6.4.1. Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.

6.4.2. Per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio di cui al punto 6.4.1 non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a

Sono queste le due novità previste dalla Circolare in relazione alle cd. "Nuove imprese a tasso zero", ovvero gli incentivi per l’autoimprenditorialità rivolti ai giovani fino a 35 anni e alle donne di qualsiasi età, consistenti nella concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro.

garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto ai sensi del punto 6.4.1.

Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del Soggetto gestore fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.

La predetta garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5 e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.”;

b) il punto 10.3 della Circolare è sostituito dal seguente:

10.3. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque percento) del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5, e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.”

Le modifiche e integrazioni di cui alla presente circolare si applicano, su richiesta dell’impresa, anche ai progetti già ammessi alle agevolazioni per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, il Soggetto gestore non ha provveduto a effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare MISE n. 90954 del 25 luglio 2017)

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4) Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: agricoltori esonerati

Invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute: L’esonero è legato al reddito e collocazione.

Gli agricoltori con terreni ubicati per più del 50% in zone montane e con volume d'affari fino a 7000 euro, non sono obbligati alla spedizione on line delle fatture.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 105/E del 28 luglio 2017, ha fornito chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, previsto dall'articolo 21 del decreto 78/2010 per i soggetti con volume d'affari non superiore ai 7.000 euro (articolo 34, comma 6, del dpr 633/72).

In particolare l'Agenzia chiarisce che la dispensa dall'adempimento è valida solo se i suddetti soggetti svolgono l'attività in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone montane di cui articolo 9 del dpr n. 601/1973.

I nuovi adempimenti comunicativi previsti dal decreto legge n. 193 del 2016 In materia di Iva, sono stati stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alcuni nuovi adempimenti telematici a cadenza trimestrale, che sostituiscono i precedenti obblighi comunicativi dei quali è stata prevista l'eliminazione.

Si tratta, in particolare, della comunicazione obbligatoria di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, delle relative note di variazione e della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva, adempimenti introdotti dal decreto legge n. 193 del 2016 nell'ambito delle misure di contrasto dell'evasione.

Con il provvedimento del 27 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso note le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e delle liquidazioni periodiche Iva. Oltre ad aver stabilito un termine unico, sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015), sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dall'articolo 21 del dl 78/2010, l'Agenzia ha previsto che i dati acquisiti saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati, nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi". La finalità è quella di instaurare un processo di dialogo predichiarativo tra l'Agenzia e i contribuenti con il quale emergano, dall'analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Limitatamente alla "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", tramite la riformulazione dell'articolo 21 del dl n. 78 del 2010 - che disciplinava il cosiddetto "spesometro" - è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo per i soggetti passivi d'imposta di trasmettere trimestralmente, in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ogni trimestre. È però prevista la riduzione alla metà della sanzione, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per espressa previsione normativa, infine, è stata esclusa l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina gli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.

E' stato inoltre introdotto un credito d'imposta pari a 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 che, con riferimento al nuovo obbligo comunicativo, sosterranno delle spese per l'adeguamento tecnologico. Il credito - che ha carattere di una tantum - è attribuito nell'anno successivo a quello di sostenimento dei costi sempreché, in detto anno, il soggetto che ha sostenuto la spesa non abbia realizzato un volume d'affari superiore a 50.000 euro. Il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile né rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo
  • è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Esonero per chi si avvale del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane. Come già chiarito dalla circolare n. 1/E del 2017, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane devono assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del dpr n. 633 del 1972. In particolare, sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli.

In relazione alla locuzione "situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973", è stato chiesto di chiarire se si sia voluto fare riferimento al luogo in cui l'agricoltore ha il domicilio fiscale o a quello in cui è ubicato il fondo. In tale ultima ipotesi, inoltre, si chiede di chiarire se, per beneficiare dell'esonero disposto dall'ultimo periodo nel nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, si possa adottare il criterio della "prevalente ubicazione" dei terreni in zone montane. La risoluzione di oggi ha chiarito che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, si deve fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola. In particolare, deve trattarsi di terreni:

situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri slm (o rappresentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine)

compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Il documento di prassi ha precisato che beneficiano dell'esonero dall'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti che, avvalendosi del regime speciale per i produttori agricoli, esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 105/E del 28 luglio 2017)

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5) Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A.: chiarito l’istituto del ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte

L’Agenzia delle entrate ha anche pubblicato la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, sempre sul tema delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A, per chiarire l’istituto del ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione.

Nel dettaglio, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Ha inoltre, disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tanto premesso, sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione delle suddette violazioni.

Al riguardo, l’Agenzia osserva che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.

Comunicazioni dei dati delle fatture

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Esemplificando, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex articolo 4, comma 4, del D.L. n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Comunicazioni delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Viene prima ricordato che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso. Pertanto, in un’ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Esemplificando, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda in data:

a) 31 luglio 2017, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997);

b) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);

c) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

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6) L’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio vuole l’IVA

E’ soggetta a IVA la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio.

L’attività di intermediazione finalizzata all’organizzazione di viaggi studio all’estero, realizzata da una società di formazione che si occupa di effettuare corsi e didattica in Italia, non può essere esente da IVA. La CTR di Campobasso ha così ribaltato la sentenza di primo grado ritenendo non meritevole di accoglimento la tesi dell’appellata secondo la quale l’attività imprenditoriale svolta è di sola didattica mentre le attività collaterali di viaggio e soggiorno sono meramente accessorie. Sul punto i giudici molisani citano la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-200/04, secondo la quale “è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 26, comma terzo, VI Direttiva CE, la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio unitamente alla fornitura del trasporto a mezzo terzi, anche quando sia pagato per l’intero pacchetto un prezzo forfettario”.

(Sentenza del 20/06/2017 n. 332/1 - Comm. Trib. Reg. per il Molise)

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Dichiarazione fraudolenta da interposizione fittizia di società estere

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37422 del 27 luglio 2017, ha affermato che la costituzione di società estere ritenute fittizie le quali fatturano in luogo di una impresa nazionale, trasferendo così i ricavi fuori dall'Italia, può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L'eventuale avvenuto pagamento delle imposte estere, che farebbe scendere al di sotto della soglia di punibilità l'importo ritenuto evaso, deve essere provato dall'imputato e non dall'accusa. Secondo la Suprema corte è pacifico che la semplice violazione degli obblighi di fatturazione, per quanto finalizzata ad evadere le imposte, non integri il delitto di dichiarazione fraudolenta. E' necessaria, invece, la sussistenza di un quid pluris che consente di attribuire all'elemento oggettivo una insidiosità tale da costituire un ostacolo all'accertamento. Nel caso analizzato la simulazione posta in essere costituisce l'artificio idoneo a indurre in errore il fisco ostacolando l'accertamento della falsità contabile.

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7) La donazione di denaro necessita di stipula con atto pubblico

Se manca la stipula dell’atto pubblico la donazione di denaro è nulla. Difatti, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 18725 del 27 luglio 2017, ora afferma che è una tipica donazione il trasferimento di una somma di denaro a mezzo banca. Per cui necessita l’intervento di un notaio con stipula di atto pubblico.

Si tratta di una decisione che effettua una netta linea di demarcazione tra due situazioni il cui confine è spesso assai sfumato: la donazione “diretta”, per la quale il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, al fine di costringere il donante a pensare a ciò che sta facendo; la donazione “indiretta”, con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza formalismi. È, quest’ultimo, il caso classico dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento.

In particolare, la querelle rimessa alle sezioni unite era stato sollevato dalla seconda sezione civile a seguito della segnalazione, in materia, di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo frammentato.

Era stato quindi chiesto se, per aversi donazione indiretta, fosse necessaria la presenza di almeno due negozi, o se fosse sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto negoziale.

In particolare, viene precisato che il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento è sorretto da una giusta causa.

Ove, quindi, questa si atteggi come causa donandi, occorre, per evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che non si tratti di donazione di modico valore.

Dunque, per le sezioni unite si ha donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell’atto pubblico) quando ci sia un “passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro”: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.

Altra situazione nella quale è evidente il carattere diretto della donazione è quella della consegna brevi manu di un titolo al portatore (ad esempio, un libretto bancario o postale) oppure nella emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario.

Si ha invece – secondo le Sezioni unite – una donazione indiretta, priva del requisito formale (la sentenza 18725/2017 ha infatti anche il merito di contenere una articolata elencazione di tutti questi casi, ben motivati uno per uno):

- con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento;

- con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio);

- con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);

- con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato);

- con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

Un’evidente conseguenza di una donazione nulla è che se poi il donante muore, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima: donazione nulla, infatti, significa che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Se invece si abbia una donazione valida - come accade nel caso della donazione indiretta o della donazione diretta stipulata con atto pubblico - occorre che essa sia lesiva della quota di legittima per poter essere contestabile dagli eredi del donante.

Dei contenuti della sentenza potrebbero tenerne conto anche i giudici tributari e i funzionari fiscali. Potrebbe, quindi, non succedere più che l’imposta di donazione si debba applicare, come l'imposta di registro, anche agli atti nulli (articolo 38, Dpr 131/1986), poiché queste imposte presuppongono appunto un “atto”, ciò che appunto manca nel caso del trasferimento di denaro mediante bonifico.

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8) Gestione Separata INPS: Jobs Act Autonomi, nuove aliquote contributive

In virtù dell'art. 7 della Legge n. 81/17 (Jobs Act autonomi), sui compensi corrisposti dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Tale aliquota, pertanto, si aggiunge a quelle attualmente in vigore.

La circolare dell'Inps n. 122 del 28 luglio 2017, allega la nuova tabella aggiornata delle aliquote in questione.

Dunque, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- 32% così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);

- 0,22% disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Soggetti interessati ed esclusi

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

- tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% i compensi corrisposti come:

- Componenti commissioni e collegi;

- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);

- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);

- Associati in partecipazione (non ancora cessati);

- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

Codice

Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

Aliquote

IVS

Mal,mat, anf

maternità

dis-coll

totale

1A - 1E

AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

32

0,5

0,22

0,51

33,23

1B

SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

32

0,5

0,22

0,51

33,23

1C

REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

32

0,5

0,22

0,51

33,23

1D

LIQUIDATORE DI SOCIETA'

32

0,5

0,22

0,51

33,23

02

COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

32

0,5

0,22

0,51

33,23

03

PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

32

0,5

0,22

32,72

04

AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

32

0,5

0,22

32,72

05

DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA...

32

0,5

0,22

0,51

33,23

06

CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

32

0,5

0,22

0,51

33,23

07

VENDITORE PORTA A PORTA

32

0,5

0,22

32,72

09

RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)

32

0,5

0,22

32,72

10

CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI

11

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

32

0,5

0,22

0,51

33,23

12

RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

32

0,5

0,22

0,51

33,23

13

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015)

32

0,5

0,22

32,72

14

FORMAZIONE SPECIALISTICA

32

0,5

0,22

32,72

17

CONSULENTE PARLAMENTARE

32

0,5

0,22

0,51

33,23

18

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015

32

0,5

0,22

0,51

33,23

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).

Adempimenti procedurali e versamenti

L’aliquota del 33,23% esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51% possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.

- Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

- Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017

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Cassazione: iscrizione alla gestione commercianti per il coadiuvante

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17914/2017, riprendendo un proprio indirizzo conforme già espresso nelle decisioni n. 11466, 12342, 12742 del 2010 e 16520 del 2015, ha affermato che in considerazione della natura commerciale dell’azienda, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS (tesi sostenuta dall’Istituto sin dalla circolare n. 163/1984), sussiste anche per il coadiutore non farmacista.

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Utilizzo codice fiscale numerico nelle denunce individuali Uniemens

L’INPS, con il messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017, comunica che Uniemens è stata aggiornato per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico. Tale casistica riguarda gli stranieri richiedenti la protezione internazionale ai quali, ai sensi del DPR 605/1973 e successive modificazioni, nonché dei Decreti ministeriali del 23/12/1976 n. 13814 e n. 13813, viene attribuito un codice fiscale provvisorio numerico.

A tali soggetti, infatti, viene rilasciato dalla Questura, al momento del rilascio della ricevuta della richiesta di protezione internazionale, il codice fiscale provvisorio numerico, che potrà essere convertito in alfanumerico definitivo solo in caso di determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale.

Con la modifica di cui al presente messaggio i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali direttamente con tale codice fiscale numerico che si abbina con il codice fiscale numerico presente in ARCA consentendo l’aggiornamento del conto individuale.

(INPS, messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017)

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9) Si va verso la drastica riduzione e razionalizzazione delle tante comunicazioni da inviare al Fisco?

Occorre una drastica riduzione e razionalizzazione delle tante comunicazioni che le imprese sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate.

E’ quanto si è convenuto nell’incontro tra il Vice Ministro Casero e R.ETE. Imprese Italia. Tale necessità viene resa nota nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 134 del 27 luglio 2017:

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, ha incontrato R.ETE. Imprese Italia per proseguire il dialogo sulle misure riguardanti la fiscalità delle piccole imprese in vista della predisposizione della prossima manovra di bilancio. L’appuntamento è stato l’occasione per entrare nel merito della semplificazione fiscale con particolare riguardo alle numerose comunicazioni che le imprese sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate. Si è convenuto sulla necessità di una loro riduzione e razionalizzazione ed è stato concordato di proseguire il lavoro per formulare in tempi brevi proposte di intervento.

Il Vice Ministro ha anche condiviso la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto delle nuove normative anche in relazione alla effettiva capacità di contrasto all'evasione e agli adempimenti che esse richiedono. I rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia hanno sottolineato come una delle criticità che deve trovare rapida soluzione sia quella del riporto delle perdite per i soggetti in regime di contabilità semplificata. Su tale aspetto il Vice Ministro ha garantito l’impegno per tramutare velocemente in norma la soluzione già individuata e condivisa.

(MEF, comunicato stampa n 134 del 27/07/2017)

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Al Mef un tavolo tecnico per la zona franca doganale di Venezia

Estendere la zona franca doganale di Porto Marghera. Questo l’obiettivo del tavolo tecnico che si è riunito oggi pomeriggio a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune e della Città metropolitana di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, dell’Autorità di Sistema Portuale e dell’Agenzia delle Dogane. A convocare la riunione, alla quale erano presenti anche il Dipartimento per le Politiche Europee della presidenza del Consiglio, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta.

Abbiamo accolto l’invito avanzato dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo – ha spiegato in apertura dell’incontro il sottosegretario Baretta – per riprendere quel confronto sul sistema portuale di Venezia avviato un anno fa. L’obiettivo è di giungere in tempi brevi all’individuazione di strumenti legislativi che possano consentire all’area portuale di sviluppare a pieno le sue potenzialità”.

Centrale in questa strategia è un’azione coordinata e condivisa che porti a estendere territorialmente e a rendere operativa la zona franca doganale del Porto di Venezia (Venice Free Zone) che, con i suoi ottomila metri quadri di estensione nell’area di Porto Marghera e i vantaggi di natura economica e amministrativa, costituisce un importante asset di competitività per l’intera economia veneta.

Questo il punto sul quale hanno concordato tutti i soggetti presenti al tavolo, al termine del quale il sottosegretario Baretta ha individuato una roadmap di obiettivi e scadenze temporali. Entro settembre il tavolo sarà chiamato a:

individuare in modo condiviso le aree a cui estendere la zona franca doganale e le caratteristiche tecniche;

stabilire il rapporto tra la zona franca doganale e il riconoscimento di area di crisi complessa di Porto Marghera;

definire le possibilità fiscali per gli aiuti compatibili con le norme europee;

identificare gli strumenti normativi necessari per l’estensione e l’avvito dell’operatività.

Alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo è stato affidato, all’unanimità, il compito di coordinare le attività a livello locale per la predisposizione degli strumenti operativi e della roadmap attuativa.

(MEF, comunicato stampa n. 135 del 28/07/2017)

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10) Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario

Emissione prestiti obbligazionari: L’opzione per la deduzione per cassa apre le porte all’agevolazione.

Solo avvalendosi di tale facoltà le spese sostenute sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovano, quindi, applicazione i limiti stabiliti dalla normativa

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 102/E del 26 luglio 2017, ha spiegato le modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari. In particolare, viene chiarito che solo nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di deduzione per cassa (prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del decreto legge n. 83/2012) tali spese sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir.

Il caso esaminato dall’amministrazione finanziaria riguarda una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione di gruppo così sintetizzabile:

- Omicron, integralmente partecipata da Omega, ha acquistato l’intero capitale sociale di Alfa Holding, la quale possedeva il 100% del capitale sociale della Alfa

- nell’ambito di tale operazione, Omega e Omicron hanno proceduto all’emissione di due prestiti obbligazionari

- Omega ha, quindi, trasferito alla controllata Omicron le provviste raccolte attraverso l’emissione del prestito attraverso l’erogazione di un finanziamento soci in linea capitale

- Omicron e Alfa Holding sono state incorporate (con fusione inversa) in Alfa, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2016.

In particolare, a seguito della fusione, Alfa - soggetto ias/ifrs Adopter - nel bilancio chiuso al 31/12/2016, ha contabilizzato le spese di emissione del prestito obbligazionario applicando il criterio del “costo ammortizzato”. La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria e risolta nella risoluzione in commento riguarda il regime di deducibilità applicabile a tali spese e, precisamente, se trovi applicazione l’articolo 96 del Tuir (deducibilità nel limite del 30% del rol).

Al riguardo, si ricorda che, al fine di agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 dell’articolo 32 del Dl 83/2012 ha previsto che le spese sostenute per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione sono deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio. A nulla rileva la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 29/E del 2014, la norma non ha inteso imporre un obbligo di deduzione “per cassa” di siffatte spese ma solo concedere alle società emittenti una facoltà.

In tal senso, nella risoluzione in commento, per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir si distinguono due ipotesi:

- esercizio della facoltà di deduzione per cassa

- non esercizio di tale facoltà.

Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale che consente la deduzione delle spese “nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio” sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del Tuir, rendendola in sostanza inapplicabile. In tal senso, nel documento di prassi si afferma che le spese in esame sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del Tuir. Quindi, con riferimento al caso oggetto di interpello, avendo la società istante Alfa fruito della facoltà di dedurre per cassa le spese di emissione sostenute nel 2016, tali spese sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir.

A conclusioni diverse giunge, invece, l’Agenzia nella seconda ipotesi, ritenendo che, laddove non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir, essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Tali spese, ovviamente, concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo ias 39.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 102/E del 26 luglio 2017)

Vincenzo D’Andò