
Le considerazioni che sono state fatte in un precedente intervento a proposito di IMU devono essere opportunamente sviluppate, ma anche modificate ed evolute, in ordine a TASI, introdotta dal legislatore fiscale nell'ordinamento giuridico italiano in forza di quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731 che, istituendo il mostro giuridico-fiscale tricefalo denominato IUC, che mescola un’imposta (IMU) e due tasse (TASI e TARI – ammesso che poi TARI non assuma le fattezze di tariffa con tutte le conseguenze del caso, innanzitutto a livello IVA), ne basa il presupposto impositivo su due ragioni del tutto disomogenee di cui una costituita dal possesso di unità immobiliari (e quindi collegandolo alla loro natura catastale e valore venale) e l'altro invece connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali creando una commistione del tutto illogica tra la tassazione di un bene in base al suo possesso/utilizzo e la fruizione di un servizio.
La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) ha il suo momento istitutivo all'interno dell’articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (il quale recita che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”) che, così come è stato più sopra anticipato, identifica quale soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del successivo comma 671, "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669" e la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 675 della Legge n. 147/2013 in materia di applicazione dell'IMU, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicem