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6 dicembre 2018
Stralcio dei debiti esattoriali fino a mille euro – Diario quotidiano del 6 dicembre
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23 novembre 2017
Diario quotidiano del 23 novembre 2017 – CommercialistaTelematico
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15 marzo 2019
Maggiori tutele per gli acquirenti di immobili in costruzione: Decalogo del Notariato – Diario
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2) Bonus prima casa: requisito della “utilizzabilità” degli ambienti
3) Condotta antieconomica: prova in salita per il Fisco
4) Violazioni sui crediti Iva: quando non è illecito penale
5) Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero
6) Trasmissione dei dati di tutte le fatture: primi chiarimenti delle Entrate
7) Credito d’imposta per calamità: definite le modalità di fruizione
8) Voluntary disclosure bis: pronto il software di compilazione
9) Il trattamento degli emolumenti spettanti agli amministratori: nota operativa della Fondazione di ragioneria
10) MIUR/CNDCEC: tirocinio contestuale agli studi, conteggio crediti formativi attribuiti all’esame di laurea

1) Impresa di ristorazione, se controllata ha poche chance di evadere
Via libera alla ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di tovaglioli e acqua minerale.
E’ legittimo l’accertamento dei ricavi di una impresa di ristorazione fondato sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati. Questo il principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza 25129/2016 nella quale ha altresì rilevato che anche il consumo di acqua minerale può costituire valido elemento per la ricostruzione del volume di affari della società contribuente. La CTR Lazio aveva ritenuto che la ricostruzione presuntiva dei ricavi eseguita dall'Ufficio ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), era sorretta da un apparato probatorio insufficiente e poco attendibile. La Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza, ha invece chiarito che il mancato assolvimento da parte dell’Ufficio di un ulteriore onere probatorio appare in definitiva del tutto immotivato.
(Corte di cassazione, sentenza del 07/12/2016 n. 25129/5)
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2) Bonus prima casa: requisito della “utilizzabilità” degli ambienti
Requisito della “utilizzabilità” degli ambienti come parametro idoneo a definire “di lusso” una abitazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21812/2016, ha affermato che, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e quindi esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 art. 6, in base la quale è il requisito della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro abitabilità, a costituire il parametro idoneo alla configurazione di una abitazione come "lussuosa". Nel caso in esame, sulla base degli esiti della perizia disposta dal C.T.U. nella quale era stata conteggiata una "superficie utile complessiva" ben superiore al limite che, ai sensi del summenzionato art. 6 del citato DM del 2 agosto 1969, qualifica una abitazione come "di lusso", sia la CTP che la CTR di Firenze hanno confermato la decadenza dell'agevolazione "prima casa", disponendo di conseguenza l'applicazione dell'IVA ordinaria del 21%.
(Sentenza del 02/01/2017 n. 8/17 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana)
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3) Condotta antieconomica: prova in salita per il Fisco
Detrazione Iva ad alta resistenza. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2875 del 3 febbraio 2017, ha deciso che l'acquisto ritenuto antieconomico dal fisco non legittima il recupero dell'Iva in quanto il diritto alla detrazione non può essere negato solo sul presupposto che il costo sostenuto sia eccessivo. L'amministrazione, infatti, dovrebbe contestare, con elementi oggettivi, la falsità dell'operazione. Trattandosi di una rettifica Iva, il fisco è tenuto all'obbligo del contraddittorio preventivo prima di emettere l'atto la cui violazione comporta l'invalidità se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe fatto valere. In merito al principio di neutralità, spetta al fisco valutare la congruità dei costi e dei ricavi. A ciò consegue la possibilità di negare la deducibilità della parte di costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Ma tali poteri non sono applicabili in materia di Iva, ne consegue che pur in presenza di antieconomicità non è consentito rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione.
Contestabile il reddito irragionevole
La Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 2873/2017, ha stabilito che il contribuente non può a priori e qualitativamente contestare la metodologia accertativa applicata dall'Amministrazione finanziaria. Lo può fare, però, a posteriori, se i risultati quantitativi a cui è pervenuto l'Erario sono irragionevoli e incongrui in confronto con i dati di comune esperienze e di ciò il giudice tributario deve tenerne conto nel giudizio di rinvio.
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4) Violazioni sui crediti Iva: quando non è illecito penale
Dichiarare un credito Iva maggiore al fine di compensare un debito tributario non è un illecito fiscale, né sul fronte civile né su quello penale. Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2882 del 3 febbraio 2017, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Bocciando le aspettative dell'Amministrazione finanziaria, la sezione tributaria ha motivato l'assenza di un qualunque illecito fiscale perché mancava il raggiro da parte del contribuente che, sbagliando la dichiarazione, ha pagato una quota Ires più alta.
Dunque, nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un credito IVA superiore a quello effettivamente spettante, a seguito di un’utilizzazione parziale a fini compensativi, non si configura una violazione equiparabile sostanzialmente a quella afferente all’indebito o fraudolento uso del medesimo credito, trattandosi invece di un errore formale, integrante una mera irregolarità dichiarativa.
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5) Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero
L’Inps, con la messaggio n. 548 del 1° febbraio 2017, informa che, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all’estero – in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell’art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all’Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, per il periodo d’imposta 2017, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.
Il servizio on line è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:
– Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
– Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l’acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e servizi fiscali\Richiesta Detrazioni Residenti Estero.
Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l’applicazione anche per il periodo d’imposta 2017. Pertanto, coloro che non presenteranno l’apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data successiva.
L’Istituto rammenta che, visto l’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l’elenco degli Stati e territori di cui all’art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n..239 del 4 settembre 1996, ha individuato l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
Paesi
Albania
Alderney
Algeria
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del Congo)
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d’America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinitad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
******6) Trasmissione dei dati di tutte le fatture: primi chiarimenti delle Entrate
Fatture Online. Scadenze e primi chiarimenti delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati.
Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate con il comunicato n. 31/2017 che, inoltre, avverte i contribuenti sul fatto che é disponibile, sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.
I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI
Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.
Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari
Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati
Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse
I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Invio “dati fattura” e spesometro
Ecco, in particolare, le indicazioni da seguire per la corretta compilazione del file, nel tracciato xml, e per la comunicazione da trasmettere online all’amministrazione finanziaria.
La Legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia di Iva, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.
A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti passivi di optare (con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid). A regime, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Esercitata l’opzione, il contribuente (o il suo intermediario) può compilare e inviare le informazioni attraverso una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia ovvero, in alternativa, utilizzando specifici software di mercato. Lo scorso 28 ottobre, peraltro, è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia, con cui sono state rese note - unitamente alle specifiche tecniche - le regole per la trasmissione telematica, le informazioni da inviare, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono comunicati i dati garantendone la sicurezza.
Trasmissione telematica: la compilazione del file “Dati fattura”
Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml. Con la circolare n. 1/E/2017, l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura (infatti, laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta, è necessario specificane la natura per poter liquidare correttamente l’Iva).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE |
CODIFICA |
Escluse |
N1 – escluse ex articolo 15 |
Non soggette |
N2 – non soggette |
Non imponibili |
N3 – non imponibile |
Esenti |
N4 – esente |
Soggette al regime del margine |
N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura |
Soggette a inversione contabile/reverse charge |
N6 – inversione contabile (reverse charge) |
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva |
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue |
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
Con riguardo al dato da inserire nel tracciato del file relativo al numero della fattura, l’Agenzia precisa che il relativo campo deve essere sempre valorizzato.
Viene ricordato, inoltre, che l’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” e “deducibile” è facoltativa (il dato, infatti, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione). Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti per la corretta compilazione dei tracciati del file “Dati fattura”, con riferimento: ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”; ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali); al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - indicazione dei dati analitici delle singole fatture; ai dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne); ai dati relativi a operazioni extracomunitarie; ai dati relativi alle fatture per le attività rientranti nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991).
Chiarimenti relativi allo “spesometro”
Nella circolare in esame, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in ordine allo “spesometro”, vale a dire all’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute (quest’ultime se registrate), previsto dall’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, l’Agenzia precisa che:
- i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro
- i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso, i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sid, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture).
La circolare, inoltre, indica i soggetti esclusi (in tutto o in parte) dall’obbligo dello spesometro.
Difatti sono del tutto esonerati i contribuenti:
- che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane
- in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014)
- che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”).
Le amministrazioni pubbliche, invece, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute (resta invece obbligatorio l’invio dei dati delle fatture, e relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio).
Infine, la circolare chiarisce che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:
- dati delle sue fatture
- dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria
- dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.
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7) Credito d’imposta per calamità: definite le modalità di fruizione
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 26891 del 7 febbraio 2017, indica come utilizzare il beneficio connesso al riconoscimento del finanziamento agevolato e come recuperare gli importi spettanti da parte del finanziatore.
Provvedimento delle Entrate per le zone colpite dal sisma. Finanziamenti agevolati: pronte le regole per il pagamento delle rate tramite credito d’imposta, come peraltro evidenzia il comunicato delle Entrate n. 32/2017.
Arrivano le istruzioni per fruire del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive. Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie. Il Provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prevede, inoltre, che la banca, a sua volta, utilizzi in compensazione il credito attraverso il modello F24. In particolare, allo scopo di favorire la massima diffusione, è previsto che non si applichino i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente.
Il Provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste dall’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificato dall’articolo 10,del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza, articolandola in due fasi. La prima fase prevede l’assistenza alla popolazione e la ricognizione dei fabbisogni. La seconda fase dà attuazione alle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti relative a ricognizione di fabbisogni per il ripristino del patrimonio, pubblico e privato, danneggiato e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni.
Come funziona la compensazione: le rate dettano i tempi all’uso dell’F24
In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza. A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
Spazio agli interessi e alle spese di gestione nel calcolo del credito d’imposta
Nel dettaglio, il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.
La trasmissione dei dati
Il finanziatori comunica all’Agenzia delle Entrate in via telematica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare dei finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate e i dati di eventuali risoluzioni. Al riguardo, l’Agenzia emanerà un successivo Provvedimento.
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8) Voluntary disclosure bis: pronto il software di compilazione
Reso disponibile dal 7 febbraio 2017 il software di compilazione - Voluntary disclosure (articolo 7 decreto legge n.193 del 2016)
Sul proprio sito internet l’Agenzia delle entrate ha caricato la versione software 1.0.0 del 02/02/2017.
Il software Istanza di collaborazione volontaria consente la compilazione del Modulo di Richiesta di Accesso alla Procedura di Collaborazione Volontaria, per gli anni dal 2004 al 2015, ai sensi dell’ art. 7 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016. Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti che intendono avvalersi della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
(Agenzia delle entrate, nota del 7 febbraio 2017)
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9) Il trattamento degli emolumenti spettanti agli amministratori: nota operativa della Fondazione di ragioneria
La nota operativa n. 1 del 7 febbraio 2017 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria GIORGIO DI GIULIOMARIA ha lo scopo di trattare la disciplina civilistica, contabile e fiscale degli emolumenti spettanti agli amministratori.
E’ da premettere che la società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da più amministratori, i quali costituiscono il Consiglio di amministrazione.
Gli amministratori hanno un ruolo importante per la corretta gestione della società ed è per questo che la loro nomina deve essere sottoposta alla forma di pubblicità prevista dal comma 4 dell’art. 2383 c.c., richiamato in tema di Srl dall’art. 2475 del Codice civile.
- Il Compenso agli amministratori
Lo svolgimento dell’attività di amministratore di società comporta un connaturato diritto, soggettivo, perfetto e disponibile, ad ottenere un emolumento per l’opera prestata ai fini dell’assolvimento dell’onere “gestorio” assunto con la carica, a meno che non sia espressamente prevista la gratuità della funzione o che l’amministratore vi rinunci in modo esplicito ed inequivocabile.
Tale potere comporta anche l’assunzione di responsabilità da parte degli amministratori.
Sebbene autorevole Dottrina (O. Cagnasso e A. Busani su tutti), già fin dall’epoca della riforma del 2003, abbia a sostenere che in specie nella S.r.l., ad effetto della eliminazione del richiamo all’art. 2389 del c.c., in assenza di una espressa previsione statutaria o decisionale l’incarico sia da assumersi come gratuito, tale assunto non può essere interamente condivisibile poiché il diritto all’emolumento sussiste comunque ed intrinsecamente per il suo stesso contenuto riconducibile al “mandato”, pur con la diversa “competenza” derivante dall’incarico stesso, piuttosto che dalla “ordinaria diligenza” prevista dall’art. 1720 del codice civile.
La materia degli emolumenti spettanti agli amministratori, siano essi emolumenti periodici, in danaro od in natura, come l’eventuale indennità di fine mandato al momento della cessazione del rapporto, è regolata dagli articoli 2364, 2389 e 2479 del codice civile, i quali attribuiscono ai soci la specifica competenza sulla loro determinazione.
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10) MIUR/CNDCEC: tirocinio contestuale agli studi, conteggio crediti formativi attribuiti all’esame di laurea
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha risposto ad un quesito del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in materia di calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.
La risposta del Ministero:
“…come evidenziato da codesto Consiglio Nazionale, questa Direzione ha chiarito, da ultimo con nota n. 379 dell’11/01/2016, che ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convezione siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea, pertanto, poiché è prevista la possibilità di attribuzione di crediti all’esame finale di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni, in questo caso sarà però necessario che l’università certifichi lo specifico settore disciplinare attribuito ai crediti della prova finale.”
Vincenzo D’Andò