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Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: modifiche apportate dalla legge di conversione
La legge di conversione del DL 193/2016, ha modificato parzialmente la disposizione originaria riguardante la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Di seguito si ripropone la disciplina integrata con le modifiche. Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all’AE una nuova Comunicazione contenente i dati relativi a: - tutte le fatture rilevanti ai fin IVA emesse nel trimestre di riferimento;
- tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
- tutte le relative variazioni.
I dati, da inviare in forma analitica, comprenderanno almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Gli agricoltori in regime di esonero situati in zone diverse da quelle montane (di cui all’art. 9 DPR 601/73) dovranno effettuare l’invio, nonostante il loro esonero dagli obblighi documentali e contabili ai fini IVA, compreso quello della dichiarazione annuale.
La Comunicazione verrà trasmessa entro le scadenze indicate in tabella:
Trimestre |
Scadenza |
Gennaio – marzo |
31 maggio (1) |
Aprile – giungo |
31 agosto (1) |
Luglio – settembre |
30 novembre |
Ottobre – dicembre |
mese di febbraio dell’anno successivo |
(1) Solo per il primo anno (2017), la prima scadenza è semestrale, anziché trimestrale, e il termine è fissato al 25 luglio 2017. |
Le concrete modalità di invio saranno definite con apposito provvedimento dell’AE. Anche per i tempi e le modalità di assolvimento degli obblighi di conservazione occorrerà attendere apposito provvedimento dell’AE.
L’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura comporterà una sanzione di € 2, con un massimo di € 1.000 a trimestre. Tuttavia, se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500. Non potrà inoltre essere applicato il cumulo giuridico.
Per il necessario adeguamento tecnologico, ai soggetti in attività nel 2017 e che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per tale adeguamento, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000, è attribuito, una sola volta, un credito d’imposta pari a € 100, utilizzabile in compensazione, dal 1° gennaio 2018, secondo le consuete regole e modalità. L’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni delle regole sugli aiuti “de minimis”.
Riferimento normativo: Art. 4 cc. 1, 3 e 4 del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016
7 dicembre 2016
Vincenzo D'Andò
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