La legge di bilancio 2017, attesa in G.U., apporta rilevanti modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che avranno effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2016.
Articolo 1, commi 15-16 (Credito d’imposta per ricerca e sviluppo)
I commi 15 e 16 estendono di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25% al 50%.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”.
Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in co