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La nuova IRI – IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA – che rischia di stravolgere contabilità e dichiarazioni del futuro

La nuova imposta sul reddito d’impresa
L’art. 68, del DDL di Stabilità 2017, introduce, con il comma 1, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, “la revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE)”.
Previa opzione, il reddito d’impresa delle società di persone e delle imprese individuali non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES, mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa.
In sintesi, come rilevato dalla relazione illustrativa, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:
“1) tassare alla medesima aliquota tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
2) il reddito non distribuito è tassato sempre all’aliquota dell’imposta sulle società, che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci;
3) considera l’impresa come “separata” dall’imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest’ultimo vi apporta;
4) scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell’impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un’equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’azienda;
5) la tassazione del reddito d’impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all’imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall’impresa o dalla società;
6) risultano deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. In sostanza l’IRI è pagata sul reddito d’impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell’utile e delle riserve nei limiti del reddito dell’esercizio e dei redditi dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata….
7) la revisione agisce in continuità con l’ACE in quanto favorisce la patrimonializzazione delle imprese poiché scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene, in sostanza, possibile ridurre il carico fiscale sul reddito non distribuito dall’impresa (che, quindi, resta all’interno della stessa) e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l’imprenditore, o il socio, riceve dall’azienda”.
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