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Sono ora ufficiali le nuove regole con l’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, del Decreto 16 settembre 2016 recante le “Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate”.
Per questo dal 1° gennaio 2016 devono effettuare la comunicazione anche psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica, ottici e veterinari.
Dunque, alla luce di ciò sono ora obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, anche:
- le c.d. “parafarmacie”;
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
I dati da inviare al Sistema tessera sanitaria, e da questi comunicati all’Agenzia delle entrate, sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture delle spese sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta, nonché ai rimborsi erogati per prestazioni non fruite.
Ai fini dell’obbligo di invio telematico, il suddetto DM stabilisce che i nuovi soggetti obbligati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria:
- al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.
Dunque, l’abilitazione all’invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti. I soggetti interessati entro il 31 ottobre dovranno chiedere le credenziali per l’invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS. Il soggetto (titolare della partita IVA dell’esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all’albo) si collega sull’area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi.
Il Ministero effettua la verifica delle richieste pervenute, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. In caso di esito positivo, il Ministero invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico; in caso di esito negativo, invece, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.
A tal fine, gli intermediari devono:
- essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata:
- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
- in ogni caso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall’assistito.
Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.
27 settembre 2016
Vincenzo D'Andò