La presenza di più parti, sia “private” che “pubbliche”, nel contraddittorio del processo tributario è ipotesi, in vero, frequente.
Si intende qui riepilogare, senza alcun intento esaustivo, alcune doverose “attenzioni” che la parte processuale deve porre nella notificazione dell’impugnazione dell’appello nell’ipotesi in cui il gravame sia diretto a più destinatari.
Il caso delle parti assistite da un unico difensore
La notifica dell’atto di appello, così come di ogni altro atto processuale, deve essere fatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, nel domicilio eletto da controparte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
L’ ufficio impositore o l’agente della riscossione notificano, secondo questa regola, l’atto di appello a tutte le parti e quindi nel domicilio eletto da ciascuna di esse.
Diverso è il (frequente) caso in cui un unico difensore sia il patrocinante di più parti costituite in giudizio.
Per tale fattispecie, è valida, tanto nel processo civile quanto