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Avevamo trattato il problema delle ritenute subite dai contribuenti minimi nell'anno 2014 (Luca Bianchi, Contribuenti minimi e ritenute, ancora dubbi, 07/08/2014); il problema continua ancora a sussistere.
Per Unico 2016 le istruzioni prevedevano di default il recupero solo per i contribuenti che operano nel regime dei minimi (con istruzioni che ricalcano quelle dell'anno precedente); era rimasto il dubbio del comportamento da seguire per i contribuenti forfettari (ricordiamo che questo regime nasce nel 2015 e fa il suo esordio in Unico 2016).
La recente circolare n. 10/E del 4 aprile scorso chiude il “buco”, con l'interpretazione che appare più ovvia: i contribuenti forfettari useranno la stessa procedura già prevista per i minimi.Casi in cui si subisce la ritenuta
I casi tipici in cui i contribuenti aderenti al regime di favore possono subire una ritenuta non dovuta sono tendenzialmente tre:-
contribuenti che lavorano per un’operazione di recupero edilizio o riqualificazione energetica soggetta ad agevolazione per cui la banca effettua una ritenuta del 4% al momento del pagamento (in applicazione dell’art. 25 del DL 78/2010);
- l’applicazione della ritenuta d’acconto effettuata sull’indennità di maternità (cfr. Ris. 55/E del 2013);
- ritenuta applicata erroneamente dal committente e già certicificata (cioè senza possibilità di correggere l'errore avvenuto in fase di applicazione).
Cosa fare in Unico 2016?
Per Unico 2016 la soluzione pratica è identica a quella di Unico 2015: tali ritenute vanno indicate nello specifico rigo RS40, denominato proprio “Ritenute regime di vantaggio – casi particolari”.
Inoltre l'importo delle ritenute indicate in RS40 va riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33 colonna 4, e/o nel rigo LM14, colonna 1, denominato “Ritenute consorzio” (cfr. circ. 10/E del 04/04/2016 p. 4.2.1 pag. 30).
12 aprile 2016 Luca Bianchi