L’esonero contributivo per le assunzioni 2016

di Patrizia Macrì

Pubblicato il 29 aprile 2016

anche le assunzioni effettuate neol 2016 godono di esoneri sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti: analizziamo le novità normative, le condizioni necessarie, i casi particolari, il settore agricolo, la misura dell'incentivo,

lente-lavoro-immaginePREMESSA

Visti i buoni risultati ottenuti nel corso dell'anno 2015, il Governo ha deciso di prorogare, seppur in misura minore e con durata diversa, gli esoneri contributivi previsti per le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016. Tali esoneri riguardano il versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nei confronti delle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio viene concesso a tutti i datori di lavoro privati e, nella previsione legislativa del 2016, anche ai datori di lavoro agricoli anche se, in questo caso, condizioni e finanziamento, sono specificatamente previste. Anche per il 2016 vengono esclusi dall'applicazione dell'esonero contributivo i contratti di apprendistato e il contratti di lavoro domestico in virtù del fatto che questa tipologia di contratti godono di particolari aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie. Conditio sine qua non per poter godere del beneficio è che nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, al fine di eludere qualsiasi costruzione artificiosa dei requisiti per accedere al beneficio contributivo, questo non potrà essere concesso nel caso in cui, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore oggetto della "nuova assunzione" abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ancora facenti capo, ancorché se per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Infine il beneficio non spetta nemmeno nei confronti di quei lavoratori per cui l'esonero contributivo sia già stato usufruito per precedente assunzione a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo previsto per il 2016, è pari al 40% dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Il limite massimo dell'incentivo viene fissato per espressa previsione legislativa in € 3.250,00 su base annua. Le assunzioni che possono accedere al beneficio sono quelle effettuate a partire dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016 per una durata massima di 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

CARATTERISTICHE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

Dal punto di vista soggettivo il nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016, è rivolto all'assunzione di lavoratori che non abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge. Per questo motivo il beneficio contributivo in commento assume la natura tipica di incentivo all'occupazione. Dovendo tenere presente anche la normativa comunitaria quando il Legislatore Italiano propone degli incentivi per le imprese e/o per le assunzioni, il suddetto esonero contributivo va a caratterizzarsi quale incentivo generalizzato in quanto potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati operanti in ogni settore economico del Paese le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Inoltre, l'applicazione del beneficio, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Conseguentemente, per quanto sopra esplicato, la norma non può essere considerata in alcun modo idonea a determinare un vantaggio a favore di alcune imprese o settori produttivi o ancora aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto è fattibile ritenere che la disciplina del predetto incentivo non sia riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che tratta la disciplina degli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO: CONDIZIONI

L'esonero contributivo previsto dai commi 178 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, a nulla rilevando la circostanza che gli stessi assumano o meno la natura di imprenditori, compresi pertanto anche i professionisti e i datori di lavoro agricoli. Resta esclusa dall'esonero contributivo la pubblica amministrazione mentre possono accedere gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell'ambito della circolare n.178/2015 nonché tutti i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). I contratti interessati dall'esonero contributivo sono tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, non solo le nuove assunzioni ma anche le trasformazioni di contratti già in essere, compresi i part-time con l'eccezione dei contratti di:

  • apprendistato;

  • lavoro domestico;

Per poter fruire dell'esonero contributivo biennale occorre rispettare i principi generali in materia di incentivi all'assunzione ed in particolare l'incentivo non viene concesso nel caso in cui:

  • l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

N.B. Riguardo le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;

  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Inoltre, fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, occorre tener presente quanto stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Come già previsto per il precedente esonero contributivo del 2015, anche per questo previsto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016, l'obiettivo del Legislatore è quello di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per questo motivo le disposizioni di legge acquisiscono natura speciale e in quanto tali prevalgono sul principio generale sancito dall'art. 31 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 150/2015. Conseguentemente, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge è possibile fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

N.B. Ciò significa, ad esempio, che l'esonero contributivo può essere concesso al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.

Per le stesse motivazioni, viene concesso l'esonero contributivo anche al datore di lavoro privato che ha acquistato o affittato un'azienda ovvero un suo ramo, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, e che entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

N.B. E' bene ricordare che la condizione ostativa dell’art. 31, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150/2015 non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2016 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.

L'accesso all'esonero contributivo è subordinato al rispetto da parte del datore di lavoro che assume delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, la Legge di stabilità 2016, lega il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

N.B. In riferimento a questa condizione è bene sottolineare il fatto che il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo biennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Infine, con riferimento al lavoro intermittente, è doveroso precisare che l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla norma in esame;

  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;

  • il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014.

N.B. Tenuto in debito conto la finalità antielusiva cui si basa la stesura della legge in commento è conseguente che lo sgravio contributivo è escluso anche nel caso in cui se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

FRUIZIONE DELL'INCENTIVO: CASI PARTICOLARI

Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 l'accesso all'esonero contributivo in commento è subordinato al fatto che il lavoratore che si intende assumere, nel corso dei sei mesi precedenti, non risulti occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In riferimento a questa condizione l'inps, con circolare n. 57 del 29.03.2016, ha precisato che:

  • la sussistenza di questo requisito deve essere valutata a prescindere dalla circostanza che i versamenti per la tutela dei diritti assicurativi obbligatori siano effettuati presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche nel caso in cui, secondo la legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;

  • per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero viene concesso anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, per entrambi i rapporti, a condizione, però, che la data di assunzione risulti essere la stessa per entrambi i rapporti lavorativi. In caso contrario, infatti, il secondo datore di lavoro non potrebbe fruire dell'esonero in quanto il lavoratore avrebbe perso il requisito necessario per l'accesso consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;

  • nel caso in cui il contratto a tempo indeterminato venga ceduto ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, il beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso non si ha una nuova assunzione ma solamente la modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

  • per le stesse ragioni, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

  • il diritto alla fruizione dell’esonero risulta, invece, essere precluso nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. A questo riguardo è bene sottolineare il fatto che, pur essendo il periodo di prova un periodo atto a consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive, il rapporto di lavoro instaurato, pur sottoposto ad una condizione, ossia il superamento del periodo di prova, viene considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;

  • il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico così come era stato precisato per il precedente esonero triennale dagli interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

  • il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato allo stesso modo, così come precisato dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016.

Infine l'esonero contributivo in commento, tenuto conto della sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

DATORI DI LAVORO AGRICOLI

Anche i datori di lavoro del settore agricolo, possono usufruire dell'esonero contributivo. Tuttavia occorre tener presente che, nel caso in cui l'assunzione riguardi le figure di impiegati e dirigenti, l'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 179 lettera a) art. 1 della Legge di Stabilità 2016 pari a:

- 1,1 milioni di euro per l’anno 2016;

- 2,8 milioni di euro per l’anno 2017;

- 1,8 milioni di euro per l’anno 2018;

- 0,1 milioni di euro per l’anno 2019.

E' fatto pertanto obbligo ai datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l'assunzione di impiegati e/o dirigenti, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo. Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Nella seconda sezione, l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto, compilando la seconda sezione del modulo di domanda, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando la possibilità per i datore di lavoro di presentare un’altra domanda.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y. L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono prese in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. In caso di rapporti di lavoro part-time, al fine di impegnare le risorse stanziate anche per le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria, l’importo accantonato in sede di richiesta dell’agevolazione è pari all’importo massimo riconoscibile dell’esonero. Resta a carico del datore di lavoro, in sede di fruizione dell’esonero, l’obbligo di proporzionare l’ammontare della contribuzione esonerabile alla effettiva percentuale di part-time caratterizzante il rapporto.

La riparametrazione della quota di contribuzione esonerabile deve essere effettuata a cura del datore di lavoro anche nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno,nonché nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time. La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro agricolo intenda procedere a nuove assunzioni per la figura di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 179 lettera b) dell’articolo 1, legge 208/2015, che sono pari a:

- 1,6 milioni di euro per l’anno 2016;

- 8,8 milioni di euro per l’anno 2017;

- 7,2 milioni di euro per l’anno 2018;

- 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.

Requisito necessario per l'accesso al beneficio è che i lavoratori si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • non risultare occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

  • non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Anche in questo caso, per accedere all’incentivo di cui al comma 179 lettera b) è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza che dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2016” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS. Il modulo telematico, le modalità di compilazione dello stesso e le relative tempistiche sono le medesime già descritte precedentemente per l'assunzione di dirigenti e impiegati. L’Istituto, effettuati, mediante i propri sistemi informativi centrali, i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero, provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo visualizzabile dall’utente e, in caso di esito positivo, a rilasciare apposito codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6. Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è regolato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 179 lettera b), valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

MISURA DELL'INCENTIVO

L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;

  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Non rientrano, inoltre, nell'agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015, si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo biennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

N.B. Trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale.

A questo riguardo, occorre tener presente che la disposizione legislativa prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo. Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005, (destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione), al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione degli stessi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012 secondo cui " Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine."

A differenza del precedente esonero contributivo la cui durata era fissata in un triennio dalla data di assunzione, la durata del nuovo esonero contributivo è fissata dalla legge in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

N.B. La fruizione dell'esonero contributivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’esonero contributivo è fissato nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; tuttavia non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua (c.d. massimale). Per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time il massimale fissato per l'esonero contributivo deve essere la adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

24 aprile 2016

Patrizia Macrì