complicazioni in vista per i soggetti forfettari nel Modello Unico 2016; atti depenalizzati in materia di lavoro: competenza dell’INPS; lavori su edifici di interesse storico-artistico: nessun problema per l’ingegnere; versamenti fiscali: il legale rappresentante ne risponde sempre e comunque; residenti a Campione d’Italia: riduzione del cambio aggiornata; pescatori autonomi: aliquote contributive per il 2016; Entrate e FIGC si accordano di nuovo per la verifica delle società professionistiche; retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero; è intesa tra Abi-CNDCEC, al via collaborazione tra banche e commercialisti; il nuovo redditometro non è retroattivo
Indice:
1) Complicazioni in vista per i soggetti forfettari nel Modello Unico 2016
2) Atti depenalizzati in materia di lavoro: competenza dell’INPS
3) Lavori su edifici di interesse storico-artistico: nessun problema per l’ingegnere
4) Versamenti fiscali: il legale rappresentante ne risponde sempre e comunque
5) Residenti a Campione d’Italia: riduzione del cambio aggiornata
6) Pescatori autonomi: aliquote contributive per il 2016
7) Entrate e FIGC si accordano di nuovo per la verifica delle società professionistiche
8) Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero
9) E’ intesa tra Abi-CNDCEC, al via collaborazione tra banche e commercialisti
10) Il nuovo redditometro non è retroattivo
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1) Complicazioni in vista per i soggetti forfettari nel Modello Unico 2016
Nel Modello Unico 2016 in arrivo complicazioni per i soggetti forfettari: Difatti, per i soggetti forfetari viene prevista l’indicazione di spese dettagliate nel quadro RS del Modello Unico questo a dispetto delle semplificazioni contabili previste per tali soggetti minimi.
La novità sarebbe dovuta per il rispetto di un ulteriore adempimento, ovvero quello di dovere “rimediare” all’esclusione dagli studi di settore.
Con la pubblicazione del Modello Unico 2016 PF, sono state approvate le informazioni che i soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono indicare a fronte dell’esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte e dell’esclusione dagli studi di settore.
Come è noto, sulla base dell’art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (artt. 23-30 del DPR 600/73), pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Nel Modello Unico 2016 PF, i predetti dati devono essere indicati ai righi RS371, RS372 e RS373, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. A differenza del regime di vantaggio – per cui alcunché viene richiesto – specifiche informazioni relative alle attività soggette al regime forfetario devono comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine nel Modello Unico 2016 PF, sono stati predisposti specifici righi per gli esercenti attività d’impresa (da RS374 a RS378) e per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381).
In particolare, gli imprenditori individuali dovranno indicare:
- il numero complessivo delle giornate retribuite (relativamente a lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, ai dipendenti con contratto a termine, ai lavoranti a domicilio, al personale con contratto di somministrazione di lavoro,
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