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nel caso in cui venga acquistata dall'impresa che l'ha realizzata un'abitazione qualificabile in classe energetica A o B, all'acquirente viene riconosciuta la possibilità di portare in detrazione - ai fini delle imposte sui redditi - una parte del costo sostenuto, consistente nel 50% dell’IVA applicata sul prezzo di acquisto dell’immobile: analisi della normativa con alcuni calcoli di convenienza
Come noto la Legge di Stabilità per il 2016 (all'articolo 1, comma 56) ha previsto che nel caso in cui venga acquistata, dall'impresa che l'ha realizzata, un'abitazione qualificabile in classe energetica A o B, all'acquirente viene riconosciuta la possibilità di portare in detrazione ai fini delle imposte sui redditi una parte del costo sostenuto, consistente nel 50 per cento dell’IVA applicata sul prezzo di acquisto dell’immobile. L’acquirente privato che si rivolge al costruttore per l’acquisto dell’immobile avrà, di conseguenza, la facoltà di recuperare in parte i maggiori oneri tributari fruendo della nuova detrazione. L’IVA viene applicata sul corrispettivo effettivo.
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