Unico PF/2016: ecco le bozze dei tre fascicoli; Italia e Svizzera: accordo sui lavoratori frontalieri; reverse-charge nel settore edile, l’Agenzia a domanda risponde; patent box, chiarimenti sulle istanze; Voluntary Disclosure, Agenzia delle Entrate e Sogei potenziano i processi di download; comunicazioni all’Anagrafe: modifiche tecniche e temporali; credito alle imprese musicali tra Beni culturali e Agenzia; Governo: via libera al Milleproroghe; al via le nuove comunicazioni dei dati per la precompilazione dei 730; unico invio dei dati dei bonifici agevolati entro il 28 febbraio 2016; parti correlate, documento del CNDCEC; ravvedimento a 90 giorni: le proposte del CNDCEC; lavoro accessorio anche per i marittimi e i maestri di sci; sanzioni amministrative: legittimazione passiva e responsabilità; estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità; esenzione Imu totale per i terreni agricoli; deontologia commercialisti: nuovo Codice in vigore dal 1° marzo 2016; giustizia tributaria, si cambia: largo a mediazione e conciliazione e maggiori tutele per i contribuenti; Cross Border Ruling, al via il punto di contatto delle Entrate; bonus assunzioni nel Mezzogiorno: codice tributo “in pensione”; nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2016; conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali: riepilogo delle aliquote contributive dell’anno 2015; anche il Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale; assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016; rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016
Indice: 1) Prima uscita per Unico PF/2016: ecco le bozze dei tre fascicoli 2) Italia e Svizzera parafano l’accordo sui lavoratori frontalieri 3) Reverse charge nel settore edile, l’Agenzia a domanda risponde 4) Patent box, chiarimenti sulle istanze 5) Voluntary disclosure: Agenzia delle Entrate e Sogei potenziano i processi di download 6) Comunicazioni all’Anagrafe: modifiche tecniche e temporali 7) Il credito alle imprese musicali tra Beni culturali e Agenzia 8) Governo: via libera al Milleproroghe 9) Al via le nuove comunicazioni dei dati per la precompilazione dei 730 10) Unico invio dei dati dei bonifici agevolati entro il 28 febbraio 11) Parti correlate, documento del CNDCEC: già allo studio nuovi documenti per il 2016 12) Ravvedimento a 90 giorni: le proposte del CNDCEC 13) Lavoro accessorio anche per i marittimi e i maestri di sci 14) Sanzioni amministrative: legittimazione passiva e responsabilità 15) Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità 16) Esenzione Imu totale per i terreni agricoli 17) Deontologia commercialisti: nuovo Codice in vigore dal 1° marzo 2016 18) Giustizia tributaria, si cambia: largo a mediazione e conciliazione e maggiori tutele per i contribuenti 19) Cross Border Ruling, al via il punto di contatto delle Entrate 20) Bonus assunzioni nel Mezzogiorno: codice tributo “in pensione” 21) Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2016 22) Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali: riepilogo delle aliquote contributive dell’anno 2015 23) Anche il Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale 24) Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016 25) Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016 |
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2) Italia e Svizzera parafano l’accordo sui lavoratori frontalieri L’Italia e la Svizzera hanno parafato oggi un accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica le relative disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni. Il testo relativo ai lavoratori frontalieri concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella “roadmap” firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo, che sostituirà quello del 1974, non è stato ancora firmato da parte di entrambi i governi né approvato dai rispettivi parlamenti. L’accordo è stato parafato dai negoziatori di entrambi gli Stati a Berna e a Roma. Il testo sarà reso pubblico al momento della firma. Il presente accordo rappresenta uno sviluppo positivo e costruttivo, poiché concretizza uno degli impegni più importanti assunti da Italia e Svizzera il 23 febbraio 2015, quando entrambi i Paesi hanno firmato una “roadmap” per la cooperazione ed il proseguimento del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. L’accordo si basa sui punti chiave di tale roadmap e consentirà ad entrambi i Paesi di migliorare l’attuale regime di imposizione dei lavoratori frontalieri. L’accordo comprende i seguenti principali elementi: - è fondato sul principio di reciprocità; - fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano; - fornisce una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell’applicazione dell’accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza; - per quanto riguarda l’imposizione, lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente fino al 70% dell’imposta risultante dall’applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione; - sarà effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri; - l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Con riferimento a Campione d’Italia, l’Italia e la Svizzera hanno convenuto di istituire un Comitato Congiunto al fine di negoziare una soluzione complessiva sulle questioni fiscali e non fiscali. Le due parti hanno inoltre esaminato una serie di possibili soluzioni pragmatiche sulle questioni di fiscalità indiretta. Nei prossimi mesi, con l’obiettivo di trovare una soluzione entro l’estate 2016, i negoziati proseguiranno su due possibili soluzioni: un rimborso forfetario e un contingente limitato ad valorem di merci tracciabile non assoggettato ad imposizione indiretta (IVA, accise e diritti doganali prelevati dalla dogana). Inoltre, l’Italia ha formulato le seguenti due dichiarazioni unilaterali delle quali la Svizzera ha preso atto: DICHIARAZIONI UNILATERALI DELL’ITALIA Clausola di salvaguardia La firma e il processo di ratifica dell’Accordo sui lavoratori frontalieri sono subordinati all’assenza di ogni forma di discriminazione e alla individuazione di una soluzione “euro-compatibile” nell’adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull’iniziativa del 9 febbraio 2014. Dichiarazione sui trasporti L’Italia e la Svizzera sono fortemente impegnate a sviluppare le infrastrutture di trasporto per adeguare le linee di collegamento fra i due Paesi. In questo quadro generale, l’apertura delle gallerie di base di Alptransit (Lotschberg, San Gottardo e Monte Ceneri) e l’ammodernamento delle linee ferroviarie di accesso, concordato dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Memorandum of Understanding del 17 dicembre 2012 e nell’Accordo bilaterale del 28 gennaio 2014, costituiscono un progresso importante. L’Italia è impegnata, nel quadro dei progressi sulle questioni fiscali relative ai lavoratori frontalieri e allo status di Campione d’Italia, a potenziare - in stretta collaborazione con la Svizzera - i collegamenti e le infrastrutture di trasporto che servono le zone di confine, per ridurre le congestioni nel traffico locale e per migliorare le condizioni complessive dei frontalieri e delle comunità locali. (Comunicato Stampa N° 253 del 22/12/2015)******
3) Reverse charge nel settore edile, l’Agenzia a domanda risponde Dopo la circolare 14/2015, dall’Agenzia delle entrate è arrivato un nuovo documento di prassi (circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015) chiarisce i dubbi delle associazioni di categoria e salva gli eventuali comportamenti difformi adottati in precedenza Per distinguere la “prestazione di servizi” dalla “cessione con posa in opera” e verificare, quindi, se trova o meno applicazione il meccanismo del reverse charge, occorre far riferimento alla volontà contrattuale e stabilire se sia prevalente l’obbligazione di fare o quella di dare. Come noto, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, sia obbligato all’assolvimento dell’Iva, in luogo del cedente o del prestatore. In deroga, infatti, al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’articolo 17, sesto comma, del Dpr 633/1972, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese. Pertanto, il prestatore di servizi è tenuto a emettere fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta. Il meccanismo del reverse charge, adottato dagli Stati membri – secondo la Direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006 – in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario. Tale rischio di frode non sussiste nel caso in cui l’operazione, rientrando nel regime di non imponibilità Iva, non preveda l’addebito dell’imposta al cessionario/committente. Alla luce della ratio di tale meccanismo, ne deriva che il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione. Tale sistema non si applica, quindi, nell’ipotesi in cui l’operazione sia non imponibile agli effetti dell’Iva, in quanto viene meno il rischio di evasione. È questa una delle precisazioni della circolare 37/E del 22 dicembre 2015, con cui i tecnici dell’Agenzia delle Entrate rispondono a taluni dubbi espressi dagli operatori del settore edilizio e dalle associazioni di categoria. Nell’ipotesi di un contratto unico di appalto (comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge) avente a oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari (precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a “manutenzione straordinaria”), in una logica di semplificazione, si applica l’Iva secondo le regole ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. Analogamente, considerata la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente a oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, si applicano le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, previsto per la sola attività di demolizione. Per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera”, in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge, e quando invece come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del reverse charge, occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti: in linea di principio, se il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera è esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera; viceversa, se scopo del negozio è giungere a un risultato diverso e nuovo rispetto all’insieme dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, la prestazione di servizi è da considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale. Le prestazioni di servizi aventi a oggetto i parcheggi sono escluse dal reverse charge, a meno che questi non costituiscano parte integrante dell’edificio (ad esempio, parcheggi interrati nell’edificio o collocati sul lastrico solare dello stesso). Vanno assoggettati a Iva con le modalità ordinarie, senza quindi applicazione del reverse charge, l’attività di derattizzazione, di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini e di rimozione della neve. In caso di prestazioni di servizi riguardanti impianti posizionati,