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Le società di capitali in liquidazione eviteranno il pagamento dei diritti annuali CCIAA per l’anno 2016 se approveranno il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre. La domanda di cancellazione dovrà essere inoltrata entro il 1 dicembre 2016. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella nota MISE del 7 ottobre scorso.
Natura “contributiva” dei diritti camerali
Il diritto camerale è stato istituito con l'art. 34 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito in legge 26.02.1982, n. 51, ai sensi del quale "… a decorrere dall'anno 1982 e al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese le camere di commercio percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi e registri delle predette camere...".
La normativa, nel tempo, è stata oggetto di modifiche; da ultimo l'art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580, individua alla lettera b del comma 1, il diritto annuale come mezzo ordinario di finanziamento delle Camere di commercio che trova la sua giustificazione per tutta l'attività di assistenza, di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese.
Trattasi di un contributo dovuto da ogni impresa iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, L. n. 580/1993 e finalizzato all'espletamento dei servizi che gli Enti camerali sono tenuti a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche alle stesse demandate dalle diverse normative in materia.
Gli importi del contributo vengono definiti per decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in base ad una ripartizione tra soggetti che pagano in misura fissa e soggetti che versano proporzionalmente al fatturato dell’esercizio precedente in base a scaglioni di reddito predefiniti.
Secondo quanto disposto da