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Il futuro delle collaborazioni coordinate e continuative: dal 1′ gennaio 2016 cambia molto! E’ prevista anche una sanatoria…
Il D.Lgs. n. 81/2015 ha ridisciplinato i contratti di lavoro e revisionato la normativa delle mansioni, introducendo, inoltre, significativi cambiamenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
A partire dall'1 gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
Una volta rilevata la sussistenza di questi elementi, si applicherà automaticamente la disciplina della subordinazione, pertanto viene meno qualsiasi presunzione relativa, facendo decadere la possibilità di “giocarsela” attraverso disquisizioni di natura giuridica e ad interpretazioni audaci.
Detto ciò, è anche possibile prevedere quale sarà l’atteggiamento degli organi di vigilanza nei confronti di queste tipologie di contratto.
Si ricorda, inoltre, che quando le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche per quel che riguarda le tempistiche e il luogo di lavoro, si manifesta eterodirezione, da sempre identificata quale elemento fondante della subordinazione. Pertanto, interpretando in maniera letterale la norma, ne deriva che qualora vi sia un’organizzazione del lavoro, anche minima, secondo le tempistiche dettate dal committente, si applicherà la normativa sul rapporto di lavoro subordinato.
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COSA HA VOLUTO OTTENERE IL LEGISLATORE CON QUESTA RIFORMA?
Sicuramente il legislatore delegato, con la nuova disciplina, ha inteso ricondurre nell’alveo della subordinazione tutte quelle collaborazioni fortemente connotate da eterodirezione ed organizzazione da parte del committente.
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SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO
L’articolo 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha abrogato gli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, facendo salvo quanto disposto dall’art. 409 c.p.c.
Ne deriva che i contratti a progetto, non possono più essere instaurati, così come non possono più essere stipulati quei contratti che, per la loro tenuità, brevità o particolarità potevano essere sottoscritti senza la redazione di un progetto; stiamo parlando delle co.co.co. fino a 30 giorni con un importo fino a 5.000 euro, o quelle rese nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un massimo di 240 ore annue o le collaborazioni con i pensionati di vecchiaia.
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SARA’ QUINDI POSSIBILE STIPULARE ANCORA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE?
Per l’instaurazione delle future collaborazioni coordinate e continuative, dal punto di vista formale, all’atto della redazione del contratto, si dovrà necessariamente porre l’accento sul fatto che sarà il prestatore a fissare i tempi ed i momenti organizzativi anche sul luogo di lavoro.
La sostanza dovrà poi rispecchiare la forma.
Si precisa che sono comunque fatte salve le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che sono:
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quelle per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
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quelle prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali si rende necessaria l’iscrizione in albi professionali;
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quelle prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
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quelle rese, a fini istituzionali, in favore delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuati e disciplinati ex art. 90 della legge n. 289/2002.
Il comma 2, inoltre, ribadisce che è possibile chiedere ad una commissione designata ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione del rapporto. Tale provvedimento è opponibile nei confronti di qualunque terzo, e in caso di impugnativa giudiziale, presuppone il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’organismo che l’ha rilasciata. Ciò permette alla certificazione di conservare la propria efficacia fino all’emanazione di una sentenza di primo grado che ne annulli gli effetti.
Inoltre, l’art. 409 c.p.c. afferma che oltre ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo anche gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Quindi sono finiti i contratti a progetto, ma restano possibili una pluralità di rapporti che prevedono lo svolgimento di una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale.
Alla luce di quanto appena detto, si può ragionare nuovamente sulle c.d. “mini co.co.co.” e sulle collaborazioni dei pensionati di vecchiaia; quelle che presentano la caratteristica della personalità e della continuità e, soprattutto, non sono etero dirette ed etero organizzate, sono pienamente ammissibili.
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QUALI SONO LE POSSIBILITÀ PER REGOLARIZZARE LE SITUAZIONI ATTUALI?
Si precisa che per quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rispettano a pieno i criteri fissati dalla normativa e che non sono caratterizzati da eterodirezione ed etero organizzazione, non sussiste alcun problema; infatti gli stessi possono proseguire, superando la data del 1° gennaio 2016, fino alla realizzazione del progetto.
Negli altri casi vi è la possibilità di accedere ad una sanatoria che prevede la stabilizzazione presso il committente.
Su quest’ultimo punto, il comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che tutti i datori di lavoro privati, a partire dal 1° gennaio 2016 potranno assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prestatori con i quali siano in corso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto a condizione che:
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i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano innanzi alla commissione provinciale di conciliazione o in sede sindacale o presso una sede di certificazione, un atto di conciliazione finalizzato a risolvere eventuali controversie di natura economica concernenti il pregresso rapporto di lavoro e relativa qualificazione;
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i datori di lavoro s’impegnino, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, a non risolvere i rapporti instaurati, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ciò significa che, senza il versamento di alcun contributo aggiuntivo e procedendo con l’assunzione a tempo indeterminato, viene dato un colpo di spugna su tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi ad una eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro possono comunque stabilizzare i collaboratori anche nel corso del 2015 che negli ultimi sei mesi non hanno avuto un rapporto a tempo indeterminato, applicando le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 190/2014. È però opportuno rammentare che permane il rischio che, in caso di ispezione ma nei limiti della prescrizione quinquennale, il precedente rapporto sia ricondotto nell’alveo della subordinazione, producendo, oltre ai consueti effetti sanzionatori, anche il recupero contributivo e l’annullamento delle agevolazioni ottenute, poiché emergerebbe la carenza del requisito dell’inesistenza di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti.
Un’ulteriore opzione, potrebbe essere quella prevista dall’art. 79 c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e che riguarda la certificazione del contratto; infatti, gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono al momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.
Quindi, nel caso in cui per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso, la commissione certifichi che anche, in passato, il rapporto si è svolto con le medesime modalità, il provvedimento espleta i propri effetti anche per il periodo antecedente.
18 novembre 2015
Sandra Paserio e Giulia Vignati