in caso di cartella notificata tardivamente, la legittimazione processuale non spetta al concessionario alla riscossione, bensì all’ente creditore, che deve essere chiamato in causa (C.T.R. di Palermo, segnalata dal difensore Marco Nastasi)
in caso di cartella notificata tardivamente, la legittimazione processuale non spetta al concessionario alla riscossione, bensì all’ente creditore, che deve essere chiamato in causa (C.T.R. di Palermo, segnalata dal difensore Marco Nastasi)