Per disconoscere le perdite fiscali pregresse serve un avviso di accertamento

se il fisco intende disconoscere delle perdite fiscali pregresse a seguito di una fusione per incorporazione, non può accontentarsi dell’invio di un controllo formale, deve utilizzare l’avviso di accertamento (C.T.R. di Roma)

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 17 dicembre 2014, n. 7714

 

Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento – Perdite fiscali pregresse società incorporata – Disconoscimento per mancato affrancamento ex art. 9, Legge n. 289/2002 – Rettifica ex art.36-bis D.P.R. n.600/1973 – Esclusione

 

 

 

Svolgimento del processo

 

La Soc. D.I., nella qualità di incorporante della società S.M., propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n. 44, 26 novembre 2013 n. 324/11/13, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall’incorporata avverso una cartella di accertamento IRES ed IRAP per il periodo d’imposta 1/10/2007-30/9/2008 per un totale di euro 279.120,65,

 

Detta iscrizione a ruolo riguardava sia sanzioni per il 30% a causa del tardivo versamento degli acconti IRES ed IRAP, sia un carente versamento per euro 38.747,00.

 

La sentenza impugnata, in particolare, annullava la sanzione nella misura suindicata, contenendola nei limiti di una maggiorazione dello 0,40%, confermando l’obbligo del versamento di euro 38.747,00.

 

Per quel che riguarda quest’ultima cifra, la ragione dell’accertamento risiede nel fatto che le perdite fiscali emerse nell’anno d’imposta 2002 non potevano essere utilizzate a riduzione dell’imponibile IRES in quanto non “affrancate” in sede di condono fiscale ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dalla società incorporata J.C.P. attraverso il versamento del 10% del relativo importo in sede di condono fiscale, rispetto al quale, per definizione, le perdite stesse non avevano alcun rilievo.

 

Nell’appello si deduce la violazione dell’art. 84 del T.U.I.R. e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, in quanto le suddette perdite non dovevano essere affrancate, atteso che esse riguardavano periodi d’imposta (1/10/2002-30/9/2003 e 1/10/2005-30/9/2006) che non potevano essere condonati, non essendo nel perimetro temporale di applicazione del condono.

 

In particolare, a seguito dell’estensione dei termini di condonabilità, operata dall’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il suddetto beneficio poteva essere concesso anche per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, ma a condizione che le relative dichiarazioni dei redditi fossero consegnate entro il 31 ottobre 2003. Nella specie, tale presentazione era avvenuta successivamente (nel febbraio 2004, mod. Unico 2003, e nel marzo 2007, per l’Unico 2006), sicché le suddette perdite ben potevano essere compensate con il reddito imponibile IRES per il periodo d’imposta 2007.

 

La J.C.P., inoltre, avrebbe presentato istanza di condono per l’anno 2002 esclusivamente ai fini IVA ed non anche IRPEG, sicché, anche sotto quest’aspetto, l’affrancamento non era dovuto come obbligatorio.

 

La sentenza impugnata sarebbe altresì da riformare nella parte in cui non ha considerato che la dichiarazione fiscale non poteva essere legittimamente rettificata in forza dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, riservato esclusivamente agli errori materiali o di calcolo in cui sarebbe incorso il contribuente; pertanto, per far luogo al disconoscimento delle perdite pregresse, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

 

Da ultimo, nella specie si riscontrerebbe comunque un evidente vizio motivazionale.

 

Si é costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale sostiene la legittimità del proprio operato, atteso che la mancata “affrancazione” delle perdite da parte della società incorporata J.C.P., che pure aveva presentato istanza di condono tombale per l’anno 2002, comporta l’impossibilità di portare in detrazione le perdite stesse nell’anno 2007.

 

Legittimo sarebbe altresì l’utilizzo della procedura di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, in quanto tesa ad ovviare ad un errore del contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

 

Si è altresì costituita in giudizio Equitalia Sud, la quale deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che, in forza della sentenza di primo grado, nella parte non oggetto d’impugnazione, ha già provveduto a sgravare la quota parte di importo richiesto e non più dovuto in forza della decisione della Commissione tributaria provinciale.

 

L’appellante produce, a sua volta, memoria conclusionale, nella quale osserva che la questione all’esame del Collegio è oramai limitata all’accertato carente versamento di euro 38.747,00, in ordine al quale ribadisce le argomentazioni già enunciate con l’atto introduttivo del presente giudizio.

 

All’udienza del 24 novembre 2014 la causa è andata in decisione.

 

 

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente condivisa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Sud.

 

Effettivamente, lo sgravio da essa effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, non soggetta ad appello da parte dell’Amministrazione, comporta che la questione ancora da affrontare riguardi esclusivamente l’Agenzia delle Entrate.

 

L’appello, nei limiti in cui residua l’interesse alla trattazione – costituito dalla fondatezza della questione riguardante il carente versamento di euro 38.747,00 – è fondato.

 

Intanto, va condivisa la doglianza concernente la violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, concernente i limiti in cui è consentito all’Amministrazione di procedere alla mera rettifica delle dichiarazioni fiscali.

 

Effettivamente, tale strumento correttivo può essere utilizzato per gli errori materiali o di calcolo in cui risulti essere incorso il contribuente; conseguentemente, nella diversa ipotesi del disconoscimento delle perdite pregresse, tanto più se riferite alla dichiarazione compilata per l’anno 2002 da un altro soggetto giuridico (sia pur incorporato), l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notifica di un avviso di accertamento, in modo da sollecitare un preventivo contraddittorio con l’interessato.

 

Anche nel merito, alla luce delle rispettive deduzioni delle parti, risulta condivisibile la questione riguardante la violazione dell’art. 84 del T.U.I.R. e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, non essendo confutato dall’Agenzia delle Entrate che le perdite, che la stessa assume non essere state affrancate, riguardavano periodi d’imposta (1/10/2002-30/9/2003 e 1/10/2005-30/9/2006) che non potevano essere condonati.

 

In particolare, il suddetto beneficio poteva essere concesso anche per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, a seguito dell’estensione dei termini di condonabilità, operata dall’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ma a condizione che le relative dichiarazioni dei redditi fossero consegnate entro il 31 ottobre 2003.

 

Nella specie, non è contestato in giudizio che tale presentazione fosse avvenuta successivamente (nel febbraio 2004, mod. Unico 2003, e nel marzo 2007, per l’Unico 2006), sicché le suddette perdite ben potevano essere compensate con il reddito imponibile IRES per il periodo d’imposta 2007.

 

Rileva, altresì, che l’istanza di condono per l’anno 2002 non ricomprendeva IRPEG, essendo limitata all’IVA, sicché, anche sotto quest’aspetto, l’affrancamento non era dovuto come obbligatorio.

 

In conclusione, l’appello va accolto.

 

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti – ivi compresa Equitalia Sud – delle spese di giudizio.

 

 

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’appello come in motivazione.

 

Spese compensate.

edditi – Accertamento – Perdite fiscali pregresse società incorporata – Disconoscimento per mancato affrancamento ex art. 9, Legge n. 289/2002 – Rettifica ex art.36-bis D.P.R. n.600/1973 – Esclusione

Svolgimento del processo

La Soc. D.I., nella qualità di incorporante della società S.M., propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n. 44, 26 novembre 2013 n. 324/11/13, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall’incorporata avverso una cartella di accertamento IRES ed IRAP per il periodo d’imposta 1/10/2007-30/9/2008 per un totale di euro 279.120,65,

Detta iscrizione a ruolo riguardava sia sanzioni per il 30% a causa del tardivo versamento degli acconti IRES ed IRAP, sia un carente versamento per euro 38.747,00.

La sentenza impugnata, in particolare, annullava la sanzione nella misura suindicata, contenendola nei limiti di una maggiorazione dello 0,40%, confermando l’obbligo del versamento di euro 38.747,00.

Per quel che riguarda quest’ultima cifra, la ragione dell’accertamento risiede nel fatto che le perdite fiscali emerse nell’anno d’imposta 2002 non potevano essere utilizzate a riduzione dell’imponibile IRES in quanto non “affrancate” in sede di condono fiscale ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dalla società incorporata J.C.P. attraverso il versamento del 10% del relativo importo in sede di condono fiscale, rispetto al quale, per definizione, le perdite stesse non avevano alcun rilievo.

Nell’appello si deduce la violazione dell’art. 84 del T.U.I.R. e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, in quanto le suddette perdite non dovevano essere affrancate, atteso che esse riguardavano periodi d’imposta (1/10/2002-30/9/2003 e 1/10/2005-30/9/2006) che non potevano essere condonati, non essendo nel perimetro temporale di applicazione del condono.

In particolare, a seguito dell’estensione dei termini di condonabilità, operata dall’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il suddetto beneficio poteva essere concesso anche per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, ma a condizione che le relative dichiarazioni dei redditi fossero consegnate entro il 31 ottobre 2003. Nella specie, tale presentazione era avvenuta successivamente (nel febbraio 2004, mod. Unico 2003, e nel marzo 2007, per l’Unico 2006), sicché le suddette perdite ben potevano essere compensate con il reddito imponibile IRES per il periodo d’imposta 2007.

La J.C.P., inoltre, avrebbe presentato istanza di condono per l’anno 2002 esclusivamente ai fini IVA ed non anche IRPEG, sicché, anche sotto quest’aspetto, l’affrancamento non era dovuto come obbligatorio.

La sentenza impugnata sarebbe altresì da riformare nella parte in cui non ha considerato che la dichiarazione fiscale non poteva essere legittimamente rettificata in forza dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, riservato esclusivamente agli errori materiali o di calcolo in cui sarebbe incorso il contribuente; pertanto, per far luogo al disconoscimento delle perdite pregresse, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

Da ultimo, nella specie si riscontrerebbe comunque un evidente vizio motivazionale.

Si é costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale sostiene la legittimità del proprio operato, atteso che la mancata “affrancazione” delle perdite da parte della società incorporata J.C.P., che pure aveva presentato istanza di condono tombale per l’anno 2002, comporta l’impossibilità di portare in detrazione le perdite stesse nell’anno 2007.

Legittimo sarebbe altresì l’utilizzo della procedura di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, in quanto tesa ad ovviare ad un errore del contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Si è altresì costituita in giudizio Equitalia Sud, la quale deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che, in forza della sentenza di primo grado, nella parte non oggetto d’impugnazione, ha già provveduto a sgravare la quota parte di importo richiesto e non più dovuto in forza della decisione della Commissione tributaria provinciale.

L’appellante produce, a sua volta, memoria conclusionale, nella quale osserva che la questione all’esame del Collegio è oramai limitata all’accertato carente versamento di euro 38.747,00, in ordine al quale ribadisce le argomentazioni già enunciate con l’atto introduttivo del presente giudizio.

All’udienza del 24 novembre 2014 la causa è andata in decisione.

 

Motivi della decisione

Va preliminarmente condivisa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Sud.

Effettivamente, lo sgravio da essa effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, non soggetta ad appello da parte dell’Amministrazione, comporta che la questione ancora da affrontare riguardi esclusivamente l’Agenzia delle Entrate.

L’appello, nei limiti in cui residua l’interesse alla trattazione – costituito dalla fondatezza della questione riguardante il carente versamento di euro 38.747,00 – è fondato.

Intanto, va condivisa la doglianza concernente la violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, concernente i limiti in cui è consentito all’Amministrazione di procedere alla mera rettifica delle dichiarazioni fiscali.

Effettivamente, tale strumento correttivo può essere utilizzato per gli errori materiali o di calcolo in cui risulti essere incorso il contribuente; conseguentemente, nella diversa ipotesi del disconoscimento delle perdite pregresse, tanto più se riferite alla dichiarazione compilata per l’anno 2002 da un altro soggetto giuridico (sia pur incorporato), l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notifica di un avviso di accertamento, in modo da sollecitare un preventivo contraddittorio con l’interessato.

Anche nel merito, alla luce delle rispettive deduzioni delle parti, risulta condivisibile la questione riguardante la violazione dell’art. 84 del T.U.I.R. e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, non essendo confutato dall’Agenzia delle Entrate che le perdite, che la stessa assume non essere state affrancate, riguardavano periodi d’imposta (1/10/2002-30/9/2003 e 1/10/2005-30/9/2006) che non potevano essere condonati.

In particolare, il suddetto beneficio poteva essere concesso anche per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, a seguito dell’estensione dei termini di condonabilità, operata dall’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ma a condizione che le relative dichiarazioni dei redditi fossero consegnate entro il 31 ottobre 2003.

Nella specie, non è contestato in giudizio che tale presentazione fosse avvenuta successivamente (nel febbraio 2004, mod. Unico 2003, e nel marzo 2007, per l’Unico 2006), sicché le suddette perdite ben potevano essere compensate con il reddito imponibile IRES per il periodo d’imposta 2007.

Rileva, altresì, che l’istanza di condono per l’anno 2002 non ricomprendeva IRPEG, essendo limitata all’IVA, sicché, anche sotto quest’aspetto, l’affrancamento non era dovuto come obbligatorio.

In conclusione, l’appello va accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti – ivi compresa Equitalia Sud – delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie l’appello come in motivazione.

Spese compensate.