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Il countdown alla VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA è ormai quasi terminato, ma la definizione delle procedure di Voluntary spesso è ancora in alto mare!!
In accordo con il trattato Italia-Svizzera e nell'ambito di Schengen e dell'accordo ANTIFRODE stipulati tra tutti i Paesi membri UE e la Svizzera, siglati in Lussemburgo il 26.10.2004 e ratificati dal Parlamento Svizzero il 17.12.2004 sarà valida la richiesta della "leavers list" su semplice domanda degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate diretti agli Istituti Elvetici (Banche Svizzere) al fine di poter venire a conoscenza di tutti i nomi ed i cognomi dei cittadini Italiani che hanno trasferito i Fondi presso altri Istituti Bancari non Svizzera ante-2013 (esempio: Monte Carlo, Hong-Kong, Regno Unito, Singapore ETC...).
Le "Leavers List" (lista di Italiani che hanno lasciato le Banche Svizzere) sono archiviate negli uffici Compliance degli Istituti Bancari Elvetici. Si tratta di liste di nomi e cognomi dei titolari Italiani (beneficiary owners) di conti correnti che sono stati chiusi deliberatamente dagli stessi titolari.
In accordo con il gruppo OECD e con gli Standard, l’Agenzia delle Entrate (similmente all'IRS non-prosecution-program Americano), potrà richiedere tutte le “leavers list” rinvenendo informazioni di fondi trasferiti off-shore e di quelli prelevati in contante.
Lo scambio di informazioni potrebbe concretizzarsi sia attraverso la "procedura di richiesta di assistenza amministrativa e di garanzia da parte dell’Agenzia delle Entrate” (Laaf) che attraverso la procedura similare a quella del “non-prosecution-program" Americano rivolgendosi direttamente alle Banche Svizzere.
Tale "snodo" [similmente al non-prosecution-program dell'IRS USA] farà sì che le Banche Svizzere cooperando con l'Agenzia delle Entrate si vedranno scontare/ridurre le proprie sanzioni. E chissà, magari l'Agenzia delle Entrate scoprirà fondi di importi tali da poter risolvere ed attenuare le problematiche relative al Debito Pubblico dell'intero Paese!!
Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate sono perciò legittimati sia dalle Convenzioni che dai Trattati internazionali (quindi da norme di rango superiore sovra ordinate e sovra nazionali) a richiedere la lista dei "Leavers" alle Banche Svizzere e questo anche in ossequio agli Standard OECD ed all’operatività della convenzione MAAT.
Bene. Dato che le fattispecie potranno essere molte e varie, alla luce delle “leavers list” che non sono conoscibili dal professionista, vediamo con due piccoli esempi quali potrebbero essere i rischi per il commercialista che viene coinvolto nei conteggi (sia analitico che forfettario) e quindi nella stesura dei testi esplicativi le vicende e gli accadimenti con logica temporale-sequanziale:
Nella "leavers list" saranno presenti i nomi e cognomi che possiamo distinguere in:
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chi ha chiuso i conti correnti prelevato il contante;
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chi ha chiuso i conti correnti e trasferito i fondi all'estero in altre Banche utilizzando altri stratagemmi ed artifici quali Trust etc ...
Caso A:
Esempio tipico potrebbe essere rappresentato dal soggetto che ha chiuso definitivamente il rapporto con la Banca in Svizzera prelevando il contante per acquistare metalli preziosi (oro, diamanti etc...) magari lasciandoli nelle cassette di sicurezza e provvedendo alla regolarizzazione della stessa.
In una tale situazione la preoccupazione del Professionista/assistente dovrà essere: “il mio cliente aveva altri conti e li ha chiusi prima del 2013?” Bisogna fare molta attenzione cari colleghi, perché qualora il cliente non lo dice, si corre il rischio di omettere nell’autodenuncia uno dei casi forse più gravi, in quanto tale ipotesi potrebbe configurare palesemente due reati di natura penale: 1) (tentata) "Truffa ai danni dello Stato Italiano" o comunque “Sottrazione fraudolenta al pagamento d’Imposta” per aver prelevato il contante e non averlo denunciato nella VD e 2) "Contrabbando organizzato" se i beni depositati nella cassetta di sicurezza hanno passato la frontiera. Entrambi le fattispecie si qualificano come reati a monte del Riciclaggiodi denaro.
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NB: Il professionista che assiste tali soggetti per regolarizzare la cassette di sicurezza o un caveau, deve essere a conoscenza dell’esatta provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dei beni preziosi depositati ed espletare comunque e prontamente gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia Antiriciclaggio D.Lgs 231/2007 e farsi rilasciare l’atto di notorietà al fine di poter attestare di fronte alla Legge che si è comportato con la dovuta diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli.
Caso B:
B1) chiusura del conto corrente in Svizzera e trasferimento dei fondi ante-2013 presso altre Banche off-shore in UE o Extra-UE;
B2) chiusura del conto corrente in Svizzera e trasferimento dei fondi post-2013 presso altre Banche off-shore in UE o Extra-UE;
Bene, in queste fattispecie le ipotesi di reato si aprono a ventaglio ed i rischi aumentano forse in maniera esponenziale. Dato che ogni situazione va analizzata caso per caso mi accingo a sottolineare solamente che, tanto l’Agenzia delle Entrate è legittimata a richiedere le “leavers list” quanto i testi della Voluntary Disclosure dovranno essere ben dettagliati articolati e spiegati nei minimi particolari, operazione dopo operazione, poiché il rischio per i professionisti che intervengono nel lavoro e ritrovarsi con amare sanzioni è reale e purtroppo non è calcolabile con la “verità … tutta la verità”, “ok mi posso fidare di te” “ci conosciamo da vent’anni” ….
Un altro - e alto - rischio è quello della documentazione che ricadrà nelle mani dell'Agenzia delle emtrate da parte di soggetti che si autodenunciano (come è giusto che sia!!): nomi e cognomi di altri soggetti italiani con i quali si sono intrattenute interessenze e/o relazioni di affari e che magari per una ragione o per l'altra avevano chiuso il conto corrente in Svizzera e pensano di non dover adempiere alla VD nazionale o internazionale magari perché non residenti in Italia da X anni… ???
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NB: Il professionista che assiste tali soggetti deve essere a conoscenza che erano stati chiusi dei conti e trasferiti i fondi off-shore e quindi espletare prontamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia Antiriciclaggio D.Lgs 231/2007 e farsi rilasciare l’atto di notorietà al fine di poter attestare di fronte alla Legge che si è comportato con la dovuta diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli.
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Nei casi in cui i clienti siano soci di società Italiane che hanno chiuso ante-2013 i propri conti correnti in Svizzera ed hanno trasferito o consumato i propri fondi senza aver mai compilato il quadro RW, si sconsiglia vivamente di sbrigare le pratiche con un semplice “ravvedimento lungo” perché si palesa di fatto l’intento di sfuggire alla Voluntary Disclosure.
A tal proposito, per i colleghi che sul punto avessero qualche dubbio si ricorda in particolare il documento cardine: “Off-Shore Voluntary Disclosure program” quale pratica accordata dal Club OECD e che piaccia o no, deve essere rispettato come linea guida da tutti i Paesi aderenti ivi compreso dai relatori delle Legge sulla Voluntary Disclosure.
Sembra strano, ma dagli ultimi dibattiti che sono emersi in alcune riunioni tra professionisti l’incertezza sul tema: “posso scegliere tra “ravvedimento lungo” o “Voluntary Disclosure” ?” è “assurdamente” elevata e generatrice di enormi rischi. Pertanto è doveroso il dover ricordare che per quanto concepito nel Diritto Tributario Italiano l’istituto del Ravvedimento Operoso sarebbe consecutivo di una dichiarazione di scienza già esistente relativamente a redditi dichiarati dal contribuente su conti/partite accertabili, e non sarebbe possibile né tantomeno responsabile equipararlo ad una Voluntary Disclosure come concepita nel documento “Off-Shore Voluntary Disclosure program”. Su
questo tema mi auguro che i relatori della Legge sull’autodenuncia per capitali detenuti illecitamente all’oscuro dell’amministrazione finanziaria” (partite/conti per il Fisco inesistenti) siano sufficientemente responsabili da seguire quanto fu già esplicitato dai Ministeri delle Finanze (G20).
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Attenzione ai Trust anche se di diritto anglosassone ed al/ai Trustee che gestiscono i fondi targati Svizzera provenienti da conti correnti estinti di Italiani. Possiamo già parlare di sottrazione d’imposta fraudolenta ? Si consiglia quindi di fare la Voluntary Disclosure Italiana e se del caso la Voluntary Internazionale.
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La scadenza del 30 settembre 2015 vale anche per chi ha chiuso i conti correnti che aveva in Svizzera ante-2013 ed era fiscalmente residente in Italia allora (un esempio tipico: Il Cittadino ITA – persona fisica che nel 2009 "anche se non-iscritto all’anagrafe della popolazione residente" chiude DELIBERATAMENTE il proprio conto svizzero ed emigra detti capitali presso altre Banche con Fondi targati Svizzera essendo detentore/intestatario/possessore di beni in Italia anche per mezzo di interposti soggetti ("Trust") Immobili quote di SRL italiana o azioni di SPA Italiana, oppure erano titolari di P.IVA oppure soci di società od anche amministratori o liquidatori di società che sono entrate in procedura volontaria, concorsuale o fallimentare !!!
Concludo. E’ parere di chi scrive che l'obbligo alla VD vale anche per coloro (cittadini Italiani) i quali hanno tenuto il proprio conto presso Istituti bancari Svizzeri (presumibilmente dal 2003 in poi......nei dieci anni ante-2013) e lo hanno chiuso come nei casi a) e b) sopra esposti, poiché tali casi come spiegato potrebbero molto facilmente configurare dei reato presupposto di Riciclaggio consumati dagli Italiani sul territorio Elvetico se i capitali detenuti illecitamente altrove non sono mai stati dichiarati sin ad oggi al Fisco Italiano. (inutile dover ricordare che l'avere intenzionalmente chiuso il conto corrente per non dichiarare i beni detenuti all’estero nel quadro RW è rappresentativo di un atto doloso per sottrazione fraudolenta d’imposta).
A tal proposito, è possibile ritenere che per i soggetti delle "leavers list" scatta comunque il raddoppio dei termini in quanto le fattispecie di chiusura dei conti in Svizzera per aver trasferito i fondi presso terzi istituti bancari altrove senza aver mai adempiuto al quadro RW ovvero per aver preso il denaro contante per emigrare o nascondere preziosi nelle cassette di sicurezza …. potrebbero entrambe rilevarsi fattispecie penalmente rilevanti in ambito tributario sia in Italia che in Svizzera.
NB: A poco conterà il nuovo Art. 19-bis (Causa di esclusione della punibilità) inserito nel D.Lgs 74/2000 a Febbraio 2015 (il c.d. Salva Berlusconi) !! Poiché in dette situazioni si ricorda che anche il Consiglio d’Europa nella decisione del 2002 – GAI – scrisse che “non è necessaria la verifica della doppia incriminazione del fatto”, a condizione che siano puniti nello Stato membro di emissione con pena pari o superiore ai 3 anni di reclusione per i seguenti reati: Riciclaggio (648 bis c.p. e 648-ter c.p.); Corruzione (319 c.p.); Frode fiscale e Truffa ai danni dello Stato membro!! (tra gli altri … ).
Ed allora, tra le altre, una domanda da porsi per gli operatori sarà la seguente:
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quale sarà l’azione di recupero dei capitali detenuti illecitamente all’estero da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema “leavers list” dato che potrebbe certamente seguire “l’esperienza Americana in tema “Voluntary Disclosure e non prosecution program”?
9 luglio 2015
Andrea Lupini