Il D.L. n.83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, tra l’altro, a decorrere dal 1° giugno 2014, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”).
Il dettato normativo è stato rivisitato dalla Legge di stabilità 2015, che con l’art.1, comma 11, ha esteso l’ambito di applicazione anche alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
Antecedentemente a tale modifica, il provvedimento è stato oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.24/E del 31 luglio 2014.
In questo nostro intervento, dopo aver fatto il punto normativo, andiamo a verificare le refluenze in Unico 2015, dove occorre distinguere tra soggetti titolari di reddito d’impresa (quadro RU) e persone fisiche (quadro CR e quadro RN).
IL DETTATO NORMATIVO
Il regime fiscale agevolato, introdotto dall’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha natura temporanea.
La misura del credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
In particolare, la norma in questione prevede, al comma 1, che “Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate ne periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Il comma 2 si occupa degli aspetti soggettivi. Il credito d'imposta è riconosciuto :
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alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
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ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta spettante è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano dest