La mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata al Fisco costituisce causa di inammissibilità dello stesso? | Cass. Sent. 17 11 2014, n. 24461

è ammissibile il ricorso proposto dal contribuente per mancanza di sottoscrizione dell’esemplare inviato all’ufficio?

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2014, n. 24461

Svolgimento del processo

La società D.T. srl ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002.

II ricorso si articola in due motivi; con il primo, si censura il vizio di insufficiente motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa omettendo di esaminare l’attendibilità del metodo di accertamento induttivo sulla cui base era stato emesso l’avviso di accertamento impugnato; col secondo si censura la violazione di legge (articolo 18 D.Lgs. 546/92) in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa statuendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di sottoscrizione dell’esemplare dell’atto inviato all’Ufficio. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa, portata in camera di consiglio con relazione ex art. 380 bis cpc, veniva discussa nell’adunanza del 22.1.14, per la quale la difesa erariale depositava una memoria difensiva, e quindi rimessa dal Collegio alla pubblica udienza, ove è stata decisa l’8.10.14.

 

Motivi della decisione

II primo motivo è inammissibile, in quanto privo di pertinenza alle motivazioni della sentenza gravata; quest’ultima, infatti, non ha nemmeno affrontato il merito della controversia, limitandosi ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso della società contribuente per ragioni di rito.

Il secondo motivo appare invece fondato.

L’assunto della Commissione Tributaria Regionale urta contro l’insegnamento di questa Corte espresso secondo il quale:

– Le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002),

– La chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel quinto comma dell’art. 22 D.Lgs. 546/92 (“ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli alti e dei documenti di cui ai precedenti commi”), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.

 

 In particolare, con riferimento alla previsione di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, riguardante la menzionata attività di consegna del ricorso in originale all’Ufficio finanziario e di deposito della copia, attestata come conforme dalla parte, presso la segreteria della Commissione, non si può far discendere l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dalla eventuale irregolarità che abbia avuto ad oggetto tale procedura e, in ipotesi, sia consistita nel rovesciamento dell’ordine procedimentale fissato dalla legge, con la consegna della copia (anziché dell’originale) all’Ufficio e il deposito dell’originale (anziché della copia conforme) presso l’organo giurisdizionale.

Alla stregua di tali principi – espressi fin dalla sentenza n. 21170/2005 e poi ribaditi con le sentenze 6391/2006, 29394/2008, 15444/2010 e 6130/2011 – deve escludersi che il ricorso introduttivo possa considerarsi inammissibile per il solo fatto che all’Ufficio sia stata consegnata una copia conforme del ricorso, e non l’originale, in quanto l’inammissibilità discende solo dalla difformità – eventualmente riscontrata da parte del giudice all’esito del l’esibizione degli originali disposta ai sensi del quinto comma dell’articolo 22 D.Lgs. 546/92 – tra l’atto consegnato o spedito per posta all’ufficio e quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria.

 

Ciò posto, è ulteriormente necessario chiedersi se, come afferma, la sentenza gravata, la mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio costituisca causa di inammissibilità dello stesso indipendentemente dalla eventuale presenza della sottoscrizione sull’ originale depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

La difesa erariale prospetta una risposta positiva a tale quesito, sottolineando (in particolare a pag. 2 della memoria difensiva) come il disposto del terzo comma dell’articolo 18 D.Lgs. 546/92 (la cui violazione è sanzionata, nel quarto comma dello stesso articolo, con l’inammissibilità del ricorso) prescriva: “la sottoscrizione del difensore o della parte dev’essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alla altre parti” e richiama, a conforto del proprio assunto, il precedente di questa Corte n. 14117/09, secondo cui “// ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del dlgs. 31 dicembre 1992, n.546, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell’autore dell’atto (la parte o il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall’eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale.” Tale precedente è però stato superato dalla giurisprudenza successiva e, in particolare, dalla sentenza n. 14389/10, che, in esplicito dissenso con la sentenza n. 14117/09, ha affermato che “La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l’art. 22, terzo comma, del dlgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte, o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a patto d’inammissibilità, non può desumersi neppure dall’art. 18, terzo comma, del d.lgs, cit., che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie detratto “destinate alle altre parti”, e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio. ” In particolare, in detta sentenza si sottolinea, convincentemente, che, per un verso, le “copie del ricorso”, di cui l’art. 18 impone la sottoscrizione a pena di inammissibilità, sono soltanto quelle “destinate alle altre parti” – quindi le copie impiegate per la “notificazione” (nel senso del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 16, comma 3) e, per altro verso, che nella previsione (certamente in senso tecnico) delle “altre parti” del processo, non è compreso, nè può essere- compreso, il giudice perché soggetto (come le parti) del processo ma non parte dello stesso processo.

Questo Collegio non trascura la differenza tra il caso esaminato nella sentenza n 14389/10 (nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto notificato all’Ufficio, mancava su quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria) e il caso oggetto del presente giudizio (nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, manca su quello notificato all’Ufficio); ma – sul principio, ormai pacifico in giurisprudenza, che l’inversione dello schema procedimentale delineato dall’art. 22, comma primo, D.Lgs. n. 546/92, con la notifica della copia dell’atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell’originale, dà luogo ad una mera irregolarità, non sanzionata dall’inammissibilità (6391/06, 12185/08, 15444/10) – ritiene, in adesione all’ordinanza di questa stessa Sezione Sesta/Trib, n. 10282/13, che per impedire l‘inammissibilità del ricorso sia sufficiente che almeno un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, irrilevante poi essendo, nel caso di notifica diretta a mezzo posta, l’irregolarità rappresentata dal fatto che tale esemplare sia quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria e non quello consegnato all’Ufficio.

La conclusione sopra enunciata, va aggiunto, non pregiudica il diritto di difesa dell’Ufficio, perché, in ragione dello sfasamento tra il termine di costituzione del ricorrente (gg. 30 dalla proposizione del ricorso, art. 22 D.Lgs. 546/92) ed il termine di costituzione della parte resistente (gg. 60 dalla notifica, consegna o ricevimento del ricorso, art. 23 D.Lgs. 546/92) la parte resistente che riceva un ricorso, ancorché non firmato, contro un proprio provvedimento è comunque in condizione di cominciare a predisporre le proprie difese, salvo stabilire se costituirsi o meno in giudizio dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sull’originale che il contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui all’articolo 22 D.Lgs. 546/92.

La sentenza gravata va quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché la stessa si pronunci sulla ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, previa verifica della presenza della sottoscrizione sull’atto depositato nella sua segreteria e della conformità tra quest’ultimo e la copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.