Il nuovo modello IVA TR: il visto di conformità, il reverse charge e le richieste di rimborso IVA che nascono dallo split payment

presentiamo gli aggiornamenti al modello IVA TR (operativi dal prossimo mese di aprile) da utilizzare al fine di ottenere i rimborsi IVA trimestrali e per utilizzare i compensazione i predetti crediti con altri tributi: gli aggiornamenti permettono di accelerare le richieste di rimborso IVA che nascono dallo split payment

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR da utilizzare al fine di ottenere i rimborsi Iva trimestrali e per utilizzare i compensazione i predetti crediti con altri tributi (compensazione orizzontale). Il Provvedimento direttoriale che ha anche approvato le istruzioni per la compilazione è il n. 2015/39968 del 20 marzo 2015.

E’ stato così confermato che l’obbligo di apporre il visto di conformità riguarda esclusivamente l’ipotesi di rimborso, qualora le somme richieste in restituzione dal contribuente dovessero essere superiori a 15.000 euro. Viceversa, le operazioni di compensazione, anche laddove dovessero essere superiori a tale limite, non richiederanno l’apposizione del visto di conformità. Le istruzioni del Fisco risultano così pienamente conformi all’interpretazione letterale della disposizione di cui al Decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014)) che ha previsto il nuovo obbligo. L’Agenzia delle entrate si è dunque espressa favorevolmente all’orientamento manifestato dai primi commentatori della disciplina all’indomani dell’approvazione del “decreto semplificazioni” emanato in attuazione della delega fiscale.

Ad esempio se nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 il contribuente ha maturato un credito di 18.000 euro, che intende chiedere a rimborso presentando il modello TR entro il 30 aprile del medesimo anno, deve apporre il visto. Invece se il medesimo credito viene utilizzato per lo stesso importo al fine di effettuare la compensazione con le ritenute a debito da versare entro il 16 maggio, non deve essere apposto il visto. Rimane ferma la regola generale in base alla quale la possibilità di compensazione è subordinata alla presentazione preventiva del predetto modello. Inoltre la compensazione può essere operata esclusivamente (per gli importi superiori a 5.000 euro) attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline secondo quanto previsto dal Provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2009. Invece non è possibile utilizzare i canali home banking o remote banking.

 

Nel modello hanno altresì trovato sistemazione le nuove ipotesi di reverse charge previste dalla legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014). Tale disposizione intervenuta modificando l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 con l’aggiunta della nuova lettera a – ter), avente ad oggetto i servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Ulteriori novità in tale senso riguardano anche il settore energetico (cfr le nuove lettere da d – bis) a d – quater). Tutte queste operazioni assumono rilevanza al fine di verificare l’aliquota media da confrontare con l’aliquota media sugli acquisti per verificare la sussistenza delle condizioni che consentono la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. a) del Decreto Iva.

La stessa rilevanza (al fine di ottenere il rimborso infrannuale o la compensazione) assumono le operazioni effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione con l’applicazione del regime del c.d. split payment di cui all’art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti possono accedere al rimborso prioritario previsto dall’art. 38 – bis, comma 10 del Decreto Iva. A tal proposito deve essere osservato come il Decreto del Ministero dell’economia del 20 febbraio 2015 abbia stabilito che la priorità spetta per un importo non superiore a quello dell’Iva applicata con il meccanismo della scissione dei pagamenti sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Ad esempio se l’Iva richiesta a rimborso relativa al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2015 ammonta a 19.000 euro, ma quella relativa alla scissione è di 3.000 euro, il rimborso proprietario spetterà unicamente con riferimento a tale importo. La differenza, pari a 16.000 euro, pur essendo rimborsabile seguirà la tempistica ordinaria. In ogni caso, superando l’importo di 15.000 euro, dovrà essere apposto il visto di conformità.

24 marzo 2015

Nicola Forte