L'ufficio deve esibire la delega di firma PRIMA del processo

nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia firmato dal Direttore Provinciale ma da un suo delegato, e il contribuente contesti tale situazione, incombe l’onere sull’Amministrazione Finanziaria di dimostrare l’esistenza di un valido provvedimento di delega; la delega esibita in udienza non può trovare ingresso nel giudizio, in quanto tardiva (C.T.P. di Potenza segnalata dal difensore Daniele Brancale)

Nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia firmato dal Direttore Provinciale ma da un suo delegato, e il contribuente contesti tale situazione, incombe l’onere sull’Amministrazione Finanziaria di dimostrare l’esistenza di un valido provvedimento di delega. La delega esibita in udienza non può trovare ingresso nel giudizio, in quanto tardiva, così come previsto dall’art. 32, comma 1, del Decreto sul processo tributario. (sentenza massimata dal difensore Daniele Brancale)

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