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Guida pratica all’autoliquidazione INAIL: il versamento scade il 16 febbraio, la dichiarazione telematica al 2 marzo
Premessa normativa
L’autoliquidazione Inail è un adempimento che consente la determinazione e il versamento del premio assicurativo come disposto dal D.P.R. n.1124/65 e successive modifiche da parte dei datori di lavoro in genere.
I soggetti tenuti all'adempimento devono pertanto denunciare in modalità telematica le retribuzioni effettivamente erogate nell’anno 2014, determinare il premio dovuto per l’anno 2014 e provvedere al relativo saldo ed infine determinare il premio dovuto a titolo di rata dell’anno 2015 moltiplicando le retribuzioni presunte per il 2014 per il tasso relativo all’anno 2015 ( se il datore di lavoro ritiene che la retribuzioni presunte su cui effettuare il calcolo della rata 2015 siano inferiori rispetto alle retribuzioni effettivamente erogate nel corso del 2014 può presentare telematicamente un'istanza denominata “riduzione del presunto”).
COME PROCEDERE IN PRATICA AL CALCOLO DEL PREMIO INAIL
Il controllo della Retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile ai fini Inail deve essere calcolata facendo riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente di cui al Decreto legislativo n.314/97. Tale retribuzione è costituita da tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di riferimento secondo il criterio di competenza al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (la retribuzione non può essere inferiore all’imponibile delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali). Nella determinazione dell’imponibile contributivo le retribuzioni inferiori al minimo di legge vanno adeguate a tale minimale, ad eccezione delle integrazioni dei trattamenti previdenziali (maternità, malattia ,cassa integrazione guadagni, dei contratti di solidarietà...) per i quali non va effettuato adeguamento (per il 2014 occorre pertanto considerare il limite minimo giornaliero annualmente rivalutato pari ad € 47,58).
Nel caso in cui la retribuzione effettiva non sia accertabile si ricorre alle retribuzioni medie o convenzionali, valide sia per il calcolo del premio assicurativo che per l’erogazione delle prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale (si pensi alle retribuzioni convenzionali per i premi artigiani, per i soci non artigiani...).
Basi di calcolo : controllare le retribuzioni e i minimi convenzionali
Sul sito dell'Istituto è possibile (se non ricevute in modalità cartacea) visualizzare le “Basi di calcolo” e richiedere le “Richiesta Basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2014/2015 per le quali è attiva una funzionalità che consente di stampare in formato pdf i dati necessari da notare che le basi di calcolo elaborate prima del 16 dicembre 2014 erano errate ed è necessario richiedere nuovamente le informazioni).
Le agevolazioni previste dalla normativa ai fini del calcolo
Ai fini del calcolo del premio Inail si deve tener conto delle eventuali agevolazioni (contributive, retributive ed esenzioni) cui il datore di lavoro ha diritto.
Le principali agevolazioni/oneri da prendere in considerazione sono le seguenti.
1)Addizionale amianto: la misura dell’addizionale dovuta è stabilita nella misura dell’1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015 (le basi di calcolo del premio evidenziano l’obbligo di versare tale l’addizionale con il valore SI nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007”).
2) Riduzione L. n.147/13: la riduzione si applica sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti e sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38% (anche in questo caso la base di calcolo valorizza la percentuale spettante della riduzione).
Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, come da elenco che segue.
Lavorazioni iniziata da oltre un biennio:Lavorazioni iniziate da oltre un
a) Polizze dipendenti: la riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2013. Per ogni voce si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2011/2013 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
b) Polizze artigiani: la riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2013. Per ogni voce si confronta l’Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l’Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM) calcolato con riferimento al triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM.
Lavorazioni iniziata da non oltre un biennio
c) Polizze dipendenti: le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2013. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
d) Polizze artigiani: le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2013. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’Inail.
3) Riduzione settore pesca: la riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 63,2% per la regolazione 2014 e del 57,5% per la rata 2015.
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
4) Riduzione settore edile: per il 2014 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2014 (i soggetti interessati devono presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il modello autocertificazione sconto riguardante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza negli ultimi cinque anni ovvero, se la richiesta è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato in precedenza, i datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione alla DTL competente). Ai fini del beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, occorre indicare il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
5) Incentivi disabili prima del 01.01.2008: il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100% si applica ai soli datori di lavoro che erano stati autorizzati in virtù di apposita convenzione stipulata entro il 31 dicembre 2007. Ai fini del beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, si deve indicare il “Tipo” codice “6” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (con il 31 dicembre 2015 il presente incentivo scadrà in maniera definitiva).
6) Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo: la riduzione pari al 50% dei premi dovuti si applica sia alla regolazione 2014 che alla rata 2015, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC. Nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” occorre indicare il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
7) Riduzione Campione d’Italia: ai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia (per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri) si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2014 sia per la rata 2015.
8) Riduzione cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate: alle cooperative agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2014, che alla rata 2015.
9) Riduzione cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate: alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2014, che alla rata 2015 soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. Per poter usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.
10) Riduzione imprese artigiane: la riduzione del 7,99% si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2014. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2012-2013 e che abbiano barrato l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2013. Per poter applicare la riduzione alla regolazione 2015, occorre barrare la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2014.
11) Riduzione contratti di inserimento: i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti.
12) Riduzione L. n.407/90: i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti.
13) Incentivi per assunzioni L. n.92/12: gli aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti .
Il pagamento del Premio Inail
Il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione ovvero per la prima rata in caso di rateazione del premio deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2015, mentre le dichiarazioni delle retribuzioni, da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari, dovranno essere inviate entro il 2 marzo 2015 (si ricorda tuttavia che in caso di cessazione dell’attività in corso d’anno la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa insieme all'autoliquidazione del premio).
La rateazione del pagamento e il versamento del Premio Inail
Ai sensi della Legge n.449/97 e della Legge n.144/99, il premio da autoliquidazione può essere versato in quattro rate trimestrali con l’applicazione di interessi (il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta di questa forma di rateazione deve barrare “Sì” nella schermata di Alpi on line o nel file inviato telematicamente in quanto la volontà di rateizzare rimane valida per tutti gli anni successivi fatta salva la facoltà di revoca ).
Per l’autoliquidazione 2014/2015 la misura del tasso di interesse da applicare e le relative scadenze sono le seguenti:
- 2 Rata 18 maggio 2015: coef. 0,00329178;
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- 3° rata 20 agosto 2015: coef. 0,00669452;
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- 4° rata 16 novembre 2015: coef. 0,01009726.
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2014/2015 in scadenza al 16 giugno 2015 (valevole per le Posizione aperte alla fine del mese di dicembre 2014 per le quali non sono ancora state elaborate le basi di calcolo), i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:
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a) 1° e 2° rata versate al 16 giugno 2015: senza interessi;
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b) 3° rata 20 agosto 2015: coef. 0,00225616;
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c) 4° rata 16 novembre 2015: coef. 0,00565890.
Il pagamento dei premi da autoliquidazione deve avvenire attraverso il modello F24, compilando la sezione Inail con il numero di riferimento 902015 (si può compensare quanto dovuto con un credito Inail esistente ovvero con crediti a favore di altri Enti).
La trasmissione dei dati retributivi : scadenza al 2 marzo 2015
La dichiarazione delle retribuzioni non può essere presentata in formato cartaceo ma va effettuata solo per via telematica entro la scadenza del 2 marzo 2015 accedendo al sito www. Inail.it con le seguenti modalità operative:
a) invio della trasmissione dei salari 2014 attraverso la modalità off line con la generazione di un file che sarà poi inviato successivamente;
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b) tramite Alpi on line: la trasmissione è in tempo reale (riguarda le aziende e i clienti inseriti in delega dai Grandi Utenti).
4 febbraio 2015
CELESTE VIVENZI