L'accertamento prevede l'invito obbligatorio al contraddittorio

in base allo Statuto del contribuente, è nullo l’accertamento senza il preventivo invito di chiarimenti al contribuente anche se lo stesso è stato ascoltato in sede di verifica fiscale

E’ nullo l’accertamento senza il preventivo invito di chiarimenti al contribuente anche se lo stesso è stato ascoltato in sede di verifica fiscale.

La Suprema Corte con la sent. n. 693/2015 Cass. ha ritenuto che la richiesta di chiarimenti al contribuente, nel rispetto del principio del contraddittorio, concorre alla valutazione del fine elusivo delle operazione e deve essere preventiva rispetto all’accertamento.

L’art. 37-bis, c. 4, prevede che l’ufficio deve emanare, a pena di nullità, l’avviso di accertamento previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’art. 12, c. 7, Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), riconosce una garanzia al contribuente sottoposto a verifica fiscale prevedendo che lo stesso può comunicare all’ufficio, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio impositore.

L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per situazioni di particolare urgenza da motivare; la disposizione in esame non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.

Nel caso in esame la società contribuente ha impugnato l’accertamento e in entrambi i gradi i giudici tributari hanno accolto il ricorso ritenendo nullo l’accertamento in quanto l’ufficio non aveva inviato al contribuente la preventiva richiesta di chiarimenti.

La Corte ha ritenuto che l’art. 37-bis è una norma di stretta interpretazione che prevede, a pena di nullità, l’osservanza da parte dell’ufficio di una procedura formale di instaurazione del contraddittorio. Atteso il chiaro significato della norma, la richiesta di chiarimenti al contribuente concorre alla formazione della valutazione (preventiva rispetto all’emanazione dell’accertamento), da parte dell’Amministrazione finanziaria relativamente al fine elusivo delle operazioni. Da quanto precede emerge che alla richiesta di chiarimenti non può essere paragonata l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni rese dal contribuente stesso in sede di verifica.

Sul tema in esame l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 giorni dalla data di consegna del verbale è nullo. L’ufficio deve chiedere preventivamente mediante invito scritto i chiarimenti al contribuente ed osservare il termine dilatorio di cui all’art. 37-bis, co 1, Dpr 600/73 prima di emettere l’accertamento (Cfr. Cass. 406/2015).

Pertanto anche quando l’ufficio contesti fattispecie elusive, indipendentemente se siano riconducibili alle ipotesi d cui all’art. 37-bis, del Dpr 600/73, deve richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente ed osservare il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emanare l’accertamento che in più deve essere specificamente motivato, essendo nullo l’atto impositivo emesso in difformità da tale modello procedimentale.

31 gennaio 2015

Enzo di Giacomo