Legge di stabilità: per il 2015 si continua con IMU e TASI

di Nicola Forte

Pubblicato il 23 dicembre 2014

la Legge di Stabilità per il 2015 non prevede la nascita della 'Local Tax', ma alcuni mini correttivi alle vigenti IMU e TASI

La legge di stabilità del 2015 è stata approvata ieri sera, a pochi giorni dalla scadenza del termine per il versamento del saldo dell’IMU e della TASI (il 16 dicembre scorso) e tutti i cittadini erano in attesa di una drastica semplificazione dei due tributi. Le indiscrezioni sulla nuova local tax erano divenute sempre più insistenti, ma invece si è generata ancora una volta una situazione di stallo.

Il Parlamento (la Legge di stabilità) si è limitato a prendere tempo scongiurando il rischio di un incremento della TASI. In sostanza la buona notizia non consiste né in una semplificazione degli adempimenti, ma neppure in una diminuzione della pressione fiscale, ma nello scongiurato rischio di un aumento.

Se la legge di stabilità relativa al 2015 non fosse intervenuta sul punto l’aliquota massima della TASI sarebbe passata dalla misura del 2,5 al 6 per mille con la quasi matematica certezza di un incremento del prelievo fiscale. Per il momento, in attesa di tempi migliori, il Parlamento si è limitato a confermare anche per il nuovo anno il limite massimo del 2,5 per mille.

Analogamente, è stato confermata la possibilità per i Comuni di prevedere l’applicazione di una maggiorazione (della TASI) dello 0,8 per mille. La predetta maggiorazione potrà essere applicata, a scelta del Comune, sia alle abitazioni principali, in questo caso l’aliquota massima potrà raggiungere la soglia del 3,3 per mille, ma anche (alternativamente) alle seconde case o agli altri immobili.

Deve poi tenersi conto che, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principali, la somma delle aliquote TASI e IMU non potrà superare il 10,6 per mille. Tuttavia, qualora il Comune decidesse di applicare l’aliquota addizionale la somma delle aliquote massime potrà raggiungere l’importo dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 di TASI).

L’addizionale dello 0,8 per mille dovrebbe garantire ai Comuni un maggior gettito in modo da riconoscere ai proprietari delle abitazioni principali una detrazione dall’imposta. L’importo della detrazione non sarà fisso, ma come in passato risulterà variabile in base ad una serie di elementi. Ad esempio potrà incidere l’ammontare della rendita catastale, la situazione reddituale del contribuente o ancora altri elementi.

Nel 2014 alcuni Comuni hanno anche riconosciuto una detrazione per i figli a carico conviventi. In alcuni casi la detrazione è stata limitata per i figli che non avevano raggiunto la maggiore età.

Troveranno applicazione ulteriori novità che però non sono state previste dalla legge di stabilità del 2015. Una di queste riguarda i cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, in presenza di talune condizioni, la legge assimila gli immobili detenuti in Italia all’abitazione principale. Ne consegue che tali immobili non sono soggetti ad IMU e scontano semplicemente la TASI. L’assimilazione è prevista direttamente dalla legge; pertanto non è necessaria che la delibera comunale disponga espressamente in tal senso.

L'articolo 9-bis del decreto legge 47 del 2014 ha previsto che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Inoltre su tali unità immobiliari le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.



23 dicembre 2014

Nicola Forte