1. La ratio e l’ambito applicativo dell’agevolazione nella formulazione originaria e nelle successive modifiche normative (in particolare, art. 2 L. n. 604 del 06.08.1954; art. 2 c. 4-bis D.L. n. 194 del 30.12.2009 conv. L. n. 25 del 26.02.2010; Risoluzione Agenzia delle Entrate n.36/E del 17.05.2010).
1.1. Riferimenti normativi
L’art. 1, c. 1, della L. 6 agosto 1954, n. 604 prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato per l’acquisto di terreni, finalizzato alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Le agevolazioni in esame, che consistono nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo nonché nel versamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200,00 euro), possono riguardare gli atti:
• di compravendita;
• di permuta, se per entrambi i contraenti l’atto sia concluso esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
• di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico nonché gli atti di alienazione del diritto di enfiteusi ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
• di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;
• con i quali i coniugi, ovvero i genitori, e i figli acquistano, separatamente ma contestualmente, l’usufrutto o la nuda proprietà;
• con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente l’usufrutto o la nuda proprietà;
• di acquisto a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l’acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti sopra elencati per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia.
Dopo l’emanazione della L. n. 604/1954 si sono susseguiti nel tempo numerosi provvedimenti legislativi, tutti tendenti all’unico fine di promuovere e favorire lo sviluppo economico-sociale dell’agricoltura....
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