la C.T.P. di Vicenza evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto l’accertamento esecutivo, perché non notificato o notificato in maniera irregolare, si deve riconoscere la ricorribilità della comunicazione di “presa in carico” delle somme, posto che in detta ipotesi il contribuente, in realtà, ricorre contro l’accertamento esecutivo non notificato (sentenza segnalata da Valeria Nicoletti)
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