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9 settembre 2014
Accertamento anticipato e motivazione dell’urgenza
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25 maggio 2017
Accertamento anticipato: il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni non vale neanche
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10 settembre 2012
Accertamento anticipato: l’annualità in scadenza è sempre urgente
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CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 398/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Accertamento liquidazione controlli; IRES; IVA; IRAP; Avviso accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla comunicazione del PVC; Illegittimità; Sussiste
Il termine di 60 giorni dalla comunicazione del processo verbale per l’emissione dell’accertamento non è ordinatorio;il diritto alla difesa (possibilità di presentare una memoria) ribadito dallo Statuto del contribuente non può essere compresso per nessuna ragione.
Riferimenti normativi: L. n .212/2000, art. 12, c. 7; L. n. 241/1990, artt. 3 e 21-septies; DPR n. 600/1973, art. 42, cc. 2 e 3; DPR n. 633/1972, art. 56, c. 5.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 244/2009; Cass. nn. 22320/2010, 169999/2012, 6088/2011.
CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 387/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Processo tributario; Ricorso per revocazione; Procura rilasciata fase processuale precedente; Sufficienza; Esclusione; Conseguenze; Inammissibilità
Il ricorso per revocazione è inammissibile senza una procura speciale,non essendo sufficiente quella rilasciata nella fase processuale antecedente e definita dalla sentenza oggetto del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: art. 398 c.p.c..
CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 393/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Imposte locali; ICI; Obbligo curatore fallimentare di comunicare il fallimento ai Comuni; Solo dal 01/01/2007; Notifica accertamento al solo soggetto fallito; Efficacia; Sussiste
Il curatore fallimentare non aveva l’obbligo prima del 1/1/2007 di comunicare ai fini ICI dell’avvenuto fallimento ai Comuni in cui fossero ubicati gli immobili, trattandosi di obbligo intervenuto con la legge finanziaria n.296/2006.
Comunque, la notifica dell’atto impositivo nei confronti del solo soggetto passivo del rapporto tributario rende efficace la pretesa impositiva.
Riferimenti normativi: L. n. 296/2006.
CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 383/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Processo tributario; Istanza in autotutela; Non sospende i termini del ricorso
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.
E’ buona norma,quindi, cautelarsi per la mancata risposta con il ricorso,altrimenti l’atto viziato diventa definitivo.
CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 371/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Processo tributario; Società di capitali cancellata dal registro delle imprese; Legittimazione in capo al liquidatore; Esclusione; Conseguenze
Il ricorso presentato dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese per l’effetto estintivo che ne deriva dopo il 01/01/2004 determina il venir meno del potere di rappresentanza, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite,delle azioni dei creditori insoddisfatti.
Riferimenti normativi: art. 2495, c. 2, c.c., come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6/2007.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU nn. 4060/2010 e 22863/2011.
CTR di Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 384/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Lunerti
Processo tributario; Sentenza; Motivazione per relationem; Legittimità; Criteri
La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento:occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati,e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice,in maniera da consentire poi la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.
CTReg. Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 354/1/2013, dep. 11/06/2013, Presidente Lauro, Relatore Tozzi
Processo tributario; Giudicato; Diritti; Prescrizione; Decennale; sospensione; Esclusione
In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del titolo riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni con la conseguenza che al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme della sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario.
Riferimenti giurisprudenziali:Cass. nn. 1339/2011 e 13544/1999.
29 novembre 2014
Commercialista Telematico