Attenzione alla notifica al contribuente defunto

la Cassazione discute la validità di una notifica per recupero IRPEF effettuata nei confronti di un contribuente defunto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 5 settembre 2014, n. 18729

 

Svolgimento del processo

R. B. nella qualità di erede di R.O.B. impugnò l’avviso di accertamento con il quale, in relazione alla quota del padre nella snc F. veniva accertato, ai fini dell’IRPEF per l’anno 1994, un maggior reddito di partecipazione.

In primo grado il ricorso era accolto.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, e con appello incidentale dalla R. B. annullava l’avviso di accertamento in quanto notificato il 15 dicembre 2000 non collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello stesso, ma al defunto R.O.B. deceduto il precedente 12 febbraio.

Nei confronti della decisicele l’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

R.B. resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

 

Motivi della decisione

Il primo motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si chiude con il seguente quesito di diritto: “se il contribuente che in primo grado abbia genericamente denunciato “perplessità dal punto di vista della ritualità e della validità della notificazione dell’avviso di accertamento così carne avvenuta”, possa in sede di appello legittimamente “ampliare” il contenuto di tale affermazione, facendovi rientrare la denuncia della specifica violazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973 (per essere la notifica avvenuta non presso il proprio domicilio, ma presso quello del defunto)”.

Con il secondo motivo, denunciarlo violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., assurte che “la sentenza d’appello basata sull’accoglimento di un motivo nuovo (nella specie, riguardante la violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, per essere la notifica avvenuta non presso il proprio domicilio ma presso quello del defunto) sarebbe affetta da nullità”.

I due motivi, che, in quanto strettamente legati, possono essere esaminati congiuntamente, seno infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Come, l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell’ultimo domicilio, nonché la stessa notificazione dell’avviso sano affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a noma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano (cane nella specie) comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Una siffatta irregolarità di notifica, infatti, incide sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (ex multis, Cass. n. 11447 del 2002, n. 16699 del 2005).

La “irregolarità” della notificazione dell’avviso di accertamento – comportante, per il giudice d’appello, “la dichiarazione di nullità assoluta e insanabile dell’avviso di accertamento, con conseguente nullità ed irrilevanza di tutti gli atti successivi” – era stata infatti già dedotta in primo grado, secondo quel che risulta dalla sentenza impugnata e come si desume dallo stesso quesito di diritto che illustra il primo motivo di ricorso dell’amministrazione (“se il contribuente che in primo grado abbia genericamente denunciato “perplessità dal punto di vista della ritualità, e della validità della notificazione dell’avviso di accertamento così come avvenuta”, possa in sede di appello legittimamente “ampliare” il contenuto di tale affermazione…”)

Quanto alla lamentata genericità della detta denuncia, la Commissione regionale, interpretando il motivo di appello incidentale della R.B. ha chiaramente individuato il contenuto del rilievo formulato in primo grado e la sua portata, osservando che “..in via preliminare e pregiudiziale occorre esaminare una contestazione effettuata dal contribuente già nel primo grado di giudizio, che non sembra essere stata valutata dal giudice di prime cure : ha rilevato infatti il contribuente che l’avviso di accertamento contro il quale è stato preposto ricorso è stato notificata., al defunto R.O.B. ribadendo che l’art. 65 del d.P.R. 600/1973 prevede che…”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguano la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500, ivi compresi euro 200 per esborsi.