Serve il PVC anche per verifiche senza l'accesso presso il contribuente

è nullo l’avviso di accertamento non preceduto da PVC, anche se la verifica fiscale non si è svolta all’esterno, presso la sede del contribuente, ma “internamente”, negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Ascoli Piceno, sentenza segnalata dal Dott. Mario Agostinelli)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO – SENTENZA DEL 22 APRILE 2014, N. 384/2/14

La Società Sportiva Dilettantistica “…..” corrente in ….., rappresentata e difesa dall’avv. Ma. Vi. Va., ricorre nella persona del suo rappresentante sig. ….. – avverso l’avviso di accertamento n. ….. elevato, ai fini IVA – anno 2008, dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno. Con l’atto impugnato l’Ufficio ha proceduto a ricostruire induttivamente il reddito dell’Associazione disconoscendo il regime agevolativo di cui alla L. n. 398/1991; disconoscimento che trae origine dalla omessa istituzione dei libri sociali e conservazione delle fatture d’acquisto e del libro “IVA Minori”, nonché dalla mancata redazione dei rendiconti di cui all’art. 20 DPR n. 600/73.

 

Parte ricorrente, nel chiederne l’annullamento, eccepisce, in via preliminare e pregiudiziale:

1. violazione dell’art. 24 L. n. 4/1929 e dell’art. 12 L. n. 212/2000, posto che l’avviso di accertamento non è stato preceduto da p.v.c., precludendo in tal guisa “la possibilità di esercitare il diritto di difesa mediante la prescrizione, da parte del contribuente, di osservazioni”;

2. Inesistenza della notifica e dell’avviso di accertamento in quanto il procedimento notificatorio manca della intermediazione necessaria di un agente a tal fine abilitato: nel caso di specie, infatti, non è dato conoscere se “il soggetto asseritamente descritto in atto come “funzionario notificatore” rivesta la qualità di messo notificatore autorizzato”;

3. violazione dell’art. 42, commi 1 e 3 DPR n. 600/73: essendo l’atto impugnato sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli su delega del Direttore Provinciale, manca la prova di “siffatta asserita delega”;

4. violazione dell’art. 29, comma 1, lett. g), DL 78/2010, dell’art. 36, comma 4-ter del DL n. 248/2007 e dell’art. 7 L. n. 212/2000 in quanto “l’atto che interessa l’odierna vicenda processuale indica soltanto il responsabile del procedimento di accertamento, ma non il responsabile dell’emissione e della notifica dell’atto impugnato”;

5. infondatezza del recupero operato per manifesto errore sul disconoscimento del regime fiscale agevolato; l’Ufficio, infatti, non ha tenuto conto della denuncia di furto (debitamente documentata) subito dal sig. Al. in data 11.04.2012; furto che ha interessato anche “i documenti contabili che dovevano essere presentati all’Ufficio stesso in risposta al questionario ….. (La mancata esibizione) è stata inspiegabilmente travisata dall’Amministrazione finanziaria, come una vera e proprio omessa istituzione di libri e documenti contabili e sociali … senza tenere in assoluto conto la causa di forza maggiore della quale l’Ufficio era a piena conoscenza”;

6. errore nella irrogazione delle sanzioni, atteso che il provvedimento sanzionatorio risulta carente di motivazione in riferimento “agli elementi soggettivi ed oggettivi” posti a base della sanzione stessa.

 

Con controdeduzioni prot. n. ….. del 12 Aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate chiede piena conferma del suo operato rappresentando, in riferimento all’eccezione di cui al sub. 1), che nel caso di specie non è stata posta in essere alcuna attività di accesso o di verifica “esterna” “per cui tutta la normativa invocata nell’atto introduttivo del ricorso non è pertinente”. Quanto all’eccezione sub. 2) rileva di aver provveduto “alla notifica dell’atto impositivo tramite l’intermediazione del suo messo speciale (dott. A. M.) … che ha redatto e firmato le relate di notifica … e proceduto alla notifica dell’avviso, qui impugnato, spedito a mezzo dell’Ufficio postale di Ascoli Piceno”.

Relativamente all’eccezione di cui al sub. 3) l’Ufficio si riporta, a conforto del proprio operato, all’Ordinanza n. 21546/2011 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “salvo specifica eccezione e prova contraria, si deve presumere che un determinato atto provenga dall’Ufficio competente e ne esprima la relativa volontà”.

Circa l’eccezione sub. 4) l’Amministrazione Finanziaria argomenta che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nella relata di notifica “sono stati correttamente indicati il funzionario notificatore, nonché l’Ufficio postale, la data e il numero cronologico, così come il numero dell’avviso di ricevimento”.

Risultano pertanto rispettati tutti gli estremi della notifica previsti dall’art. 14 L. n. 890/82. Nel merito della ripresa (sub. 5) osserva che la mancata esibizione della contabilità non è giustificata dal furto precedentemente giustificato, “rimanendo così impregiudicata per l’Amministrazione la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo” (a sostegno del suo assunto Cassazione n. 18297/2008). Infondata si appalesa altresì l’ultima eccezione sollevata dalla Ricorrente in riferimento all’erronea irrogazione delle sanzioni. Nel caso di specie, infatti, “il provvedimento sanzionatorio fa espresso riferimento ai fatti ed alle motivazioni illustrate nell’avviso di accertamento … Nelle pagine interne dell’avviso sono stati indicati i riferimenti normativi relativi alle violazione contestate e sono state illustrate le ragioni che hanno indotto l’Ufficio ad applicare le sanzioni nelle misure minime previste”.

Chiede, per le suesposte ragioni, il rigetto del ricorso e la condanna della Società ricorrente alle spese di giudizio.

 

Motivi della decisione

Sull’eccezione cui al sub. 1)

Nelle sue controdeduzioni del 12.04.2013 argomenta, in punto, l’Agenzia delle Entrate che nel caso di specie “(…) non è stata posta in essere alcuna attività di accesso o di verifica o di qualsiasi altra presenza esterna di funzionari presso la società”, per cui non si ravvisa nessuna violazione dell’art. 12 L. n. 212/2000.

Occorre rilevare che la Corte di Cassazione (Cass. n. 18906/2011 e Cass. n. 16999/2012), nello stabilire che è nullo l’avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla conclusione delle indagini (orientamento ribadito nella sentenza n. 18184 del 29.07.2013) ha altresì evidenziato che la nullità deve trovare applicazione anche nei casi in cui non sia stata svolta, da parte dell’Amministrazione Finanziaria una vera e propria attività di verifica presso il contribuente, ma soltanto un mero reperimento di documenti fiscali richiesti, come nel caso di specie attraverso l’invio del questionario n. ….., in considerazione della genericità del termine “verifica” e dell’insussistenza di distinzioni da parte della normativa tra verifica “interna” e verifica “esterna”. Diversamente opinando verrebbe a crearsi, in spregio al generale principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, una illogica disparità di tutela fra i contribuenti a seconda delle modalità di verifica adottate dall’Ufficio.

Ne consegue, secondo i Supremi Giudici, che il divieto di emanazione di atti impositivi prima dei 60 giorni, a decorrere dalla data di conclusione delle indagini da formalizzarsi in apposito p.v.c. (da notificare al contribuente) trova applicazione qualunque sia l’attività di controllo posta in essere dall’Amministrazione Finanziaria. Una decisione, questa, affatto condivisibile anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, sentenza Sopropé (C-349/07, punto 49 del 18 Dicembre 2008), secondo cui “il destinatario di una decisione a lui lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata (allo scopo) di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro”.

La pronuncia muove dall’affermazione che il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l’Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. In forza di tale principio, “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente”.

Alla luce, pertanto, della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte di Cassazione, nonché per effetto dell’art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (recepita a rango di principio di diritto primario comunitario con l’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea del dicembre 2009) e dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente, l’eccezione sollevata in punto da parte ricorrente risulta fondata e va dunque accolta. Assorbiti gli altri motivi. La complessità della materia costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite.

 

PQM

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione Seconda accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato; spese di giudizio compensate.