Se non si indica il credito d'imposta in UNICO lo si perde

per il credito d’imposta previsto dall’articolo 11 della legge n. 449 del 1997 la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi ha come conseguenze la decadenza dal beneficio (Corte di Cassazione)

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2014, n. 12166

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

R s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 68/6/07 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, depositata il 7.9.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2014 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito per la ricorrente l’Avv. Alessandro De Stefano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

A seguito di liquidazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis della dichiarazione presentata dalla R s.r.l., per l’anno di imposta 2000, veniva notificata alla Società cartella di pagamento con la quale veniva richiesta una maggiore I.R.P.E.G..

Dalla somma portata in cartella, su istanza della contribuente veniva disposto un parziale sgravio, all’esito del quale residuava un importo corrispondente al credito d’imposta, L. n. 449 del 1997, ex art. 11 utilizzato in compensazione e che l’Ufficio aveva disconosciuto, siccome non indicato in dichiarazione nell’apposito quadro.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella sul presupposto che il credito era stato debitamente richiesto ed ottenuto dal competente Ministero veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione, appellata dall’Ufficio, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello, – rilevato che la normativa di riferimento non prevedeva l’indicazione del credito di imposta in dichiarazione a pena di decadenza, accertava, comunque, che dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente emergeva l’indicazione del credito nell’apposito quadro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Non ha resistito la contribuente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto per la fondatezza di entrambi i motivi proposti.

1.1. Sussiste, infatti, la dedotta violazione di legge in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 11, comma 3, prevede espressamente che “Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui alla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 10 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo. Al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla citata L. n. 317 del 1991, artt. 11 e 13“.

A sua volta l’art. 11 di quest’ultima disposizione, al comma 3, prevede che “Il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all’art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi”.

1.2. E’, pertanto, evidente l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel ritenere che nessuna norma prevedesse la decadenza del credito di imposta in esame se non indicato nella dichiarazione dei redditi.

2. E’ fondato anche il secondo motivo. La motivazione della sentenza impugnata appare, altresì, insufficiente ed illogica laddove non spiega le ragioni per cui, a fronte delle discordanze tra l’attestazione presentata dall’Ufficio (dalla quale si evidenziava la mancata compilazione del quadro RU) e la copia della dichiarazione presentata dal contribuente (dove al quadro RU, secondo i Giudici di appello, risultava indicato il credito di imposta) si sia data rilevanza e preminenza a quest’ultima.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e per il regolamento delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014