La sicurezza sul lavoro in edilizia

nel comparto dell’edilizia le norme di sicurezza sul lavoro hanno una fondamentale importanza: un quadro delle responsabilità in caso di contratti di appalto

L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha recentemente avanzato istanza di interpello (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali del 11.7.2014 n. 13) per conoscere il parere del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, nell’ambito di un contratto di appalto, sia in capo all’impresa che esegue l’opera (imprese esecutrice), sia in capo all’impresa titolare del contratto di appalto (impresa affidataria). In particolare, all’ente interpellante premeva conoscere l’orientamento del ministero, con riferimento ai seguenti aspetti:

  • possibilità di avere più imprese affidatarie nell’ambito di un medesimo cantiere temporaneo o mobile, intendendo per tale qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria;

  • possibilità dell’impresa affidataria di subappaltare l’opera ad altri soggetti;

  • modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale sia dell’impresa esecutrice che dell’impresa affidataria;

  • modalità di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 

In merito al primo quesito, (presenza di più imprese affidatarie nell’ambito di uno stesso cantiere temporaneo o mobile), la Commissione precisa che nulla vieta al committente di stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa all’interno di un medesimo cantiere. Per quanto concerne il secondo quesito (possibilità dell’impresa affidataria di subappaltare l’opera), invece, la commissione preliminarmente rinvia alle disposizioni contenute nel contesto dell’art. 89 del DLgs. n. 81/2008, che definisce l’impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi“. Alla luce di quanto sopra non si esclude – precisa la commissione interpellata – che l’impresa affidataria possa eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Al riguardo – prosegue la commissione interpellata – nei casi in cui l’impresa affidataria non dovesse partecipare alle predette lavorazioni, quest’ultima ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero ha l’onere di verificare

  • le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

  • la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Ad ogni modo, per lo svolgimento delle predette attività di verifica, sia il datore di lavoro dell’impresa affidataria che i dirigenti e i preposti della medesima devono essere in possesso di adeguata formazione.

 

In merito al terzo quesito, circa le modalità con cui il committente debba valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione interpellata ricorda preliminarmente che è onere del committente verificare, a norma dell’art. 90, comma 9, lett. a), del DLgs. n. 81/2008, “l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII“. In particolare, il punto 01 del predetto allegato XVII prevede che le imprese affidatarie comunichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97“. Pertanto, alla luce di quanto esposto, secondo i tecnici del ministero, l’idoneità tecnico-professionale deve essere valutata a seconda che l’impresa sia solo affidataria o anche esecutrice. In pratica, per le imprese solo affidatarie, l’idoneità tecnico professionale è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, mentre per quelle che sono anche esecutrici la suddetta idoneità deve tenere conto, altresì, della disponibilità di risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare.

Un’ultima questione concerne la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, con particolare riferimento alle modalità ed assiduità con la quale essa deve essere eseguita dal datore di lavoro dell’impresa affidataria. Sul punto, la commissione interpellata precisa che la verifica delle condizioni di sicurezza devono essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali, a titolo esemplificativo, la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

4 agosto 2014

Sandro Cerato