La sospensione feriale dei termini

Come tutti gli anni è arrivato il momento della sospensione dei termini processuali: le regole che normano la sospensione feriale per i casi di deflazione del contenzioso con particolare attenzione alla medizione obbligatoria.

Per effetto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, Fisco e Contribuenti godono di una pausa di 45 giorni.

Infatti, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

 

CONTENZIOSO

contenzioso tributarioIl periodo di sospensione gioca per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonchè l’oggetto del ricorso.

La sospensione trova applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, Concessionario per la riscossione).

Invece, la sospensione, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 della legge 742/1996, non si applica ai procedimenti cautelari.

Discorso a parte merita la mediazione introdotta dall’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art.17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, pena l’inammissibilità del ricorso.

La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 ha affermato che

“al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, contenuto – come si è detto – nel comma 6 dell’articolo 17-bis in argomento”.

Tuttavia, la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre

“non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”.

 

 

STRUMENTI DEFLATIVI

L’accertamento con adesione

Il D.Lgs. n. 218/97, per consentire all’ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

La circolare n.235/E/1997 precisa che

“per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Tale posizione è stata ribadita con la R.M. n. 159/E dell’11 novembre 1999, che ha affermato che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art.6, c. 3, del D.Lgs. 218/1997, rientra (per logica connessione con i termini processuali) nell’ambito applicativo dell’art. 1, per. 2, della richiamata legge 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato.

 

 

La definizione dei processi verbali di constatazione

Al fine di offrire ai contribuenti un ulteriore istituto deflativo, l’art. 83, c. 18, del D.L. n. 112/2008, ha introdotto, nell’ambito del D.Lgs. n. 218/97, dopo l’art. 5, l’art. 5-bis, titolato “ Adesione ai verbali di constatazione”, col quale

“Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

La norma è dettata per le attività di accertamento ai fini delle imposte dirette ed IVA.

L’adesione all’istituto comporta l’accettazione integrale del contenuto del processo verbale di constatazione e deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla data della consegna/notifica del Pvc, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale.

Nei successivi 60 giorni l’Agenzia delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.

La sospensione dei termini, di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non trova applicazione, atteso che il Pvc non è atto impugnabile autonomamente.

 

La definizione agevolata delle sanzioni e acquiescenza

La sospensione dei termini processuali consente al contribuente di disporre di ulteriori 45 giorni per effettuare i pagamenti per la definizione agevolata delle sanzioni e per l’acquiescenza (art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/1997 e art. 15 D.Lgs. 218/1997), atteso che gli effetti premiali derivano dal pagamento intervenuto “entro i termini di proposizione del ricorso”.

 

La mediazione

Come è noto, l’art. 17-bis, del D.Lgs.n.546/92, norma introdotta dall’art. 39, c. 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha istituzionalizzato il cd. reclamo mediazione.

L’art. 1, c. 611, lett. a, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 2014, ha inciso sull’art. 17-bis, del D.Lgs.n.546/92.

Le novità introdotte, che trovano applicazione agli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, sono state lette dall’Agenzia delle Entrate, che ha diramato la circolare n. 1/E il 12 febbraio 2014.

 

In sintesi, le novità sono le seguenti: la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere da una istanza di parte; la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi; si applicano le disposizioni sui termini processuali

In particolare, sotto quest’ultimo aspetto, il comma 9 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che

“Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data”.

L’art.1, c. 611, della legge n. 147 del 2013, ha eliminati successivi periodi, in base ai quali

“Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”,

ed ha aggiunto il seguente

“Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”.

 

Quindi, per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

In altri termini, osserva la circolare n.1/2014, la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.

Inoltre, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742 del 1969. Trovano, ancora, applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.

 

30 luglio 2014

Francesco Buetto