Il valore della perizia di parte

se i giudici di merito decidono di dare maggior valore alla perizia giurata di parte rispetto alle valutazioni del Fisco (nel caso in esame la perizia riguarda il valore di un immobile), devono motivare tale scelta decisionale (Corte di Cassazione)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19507/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ETIOPIA 83, presso lo studio dell’avvocato CARNAZZA MARIA LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA ROCCA NICOLA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/23/2011 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE – Sezione Staccata di LIVORNO del 30.5.2011, depositata l’1/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra M. G. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana/Livorno, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento Irpef con il quale il prezzo di vendita di un terreno edificabile ceduto dalla contribuente veniva fissato, ai fini della determinazione della plusvalenza soggetta all’imposta sui redditi, nell’importo (maggiore di quello dichiarato nell’atto di cessione) corrispondente a quello accertato ai fini dell’imposta di registro con un avviso di accertamento giudizialmente confermato all’esito dell’impugnativa del cessionario.

La sentenza gravata si basa su una duplice ratio decidendi; la Commissione Tributaria Regionale afferma, in primo luogo, che “la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile non può essere valutata anche ai fini Irpef con gli stessi parametri di determinazione del valore ai fini dell’imposta di registro”; in secondo luogo, che l’acquiescenza del compratore all’accertamento del valore del terreno effettuato dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro non può in alcun modo pregiudicare il venditore nel giudizio sulla determinazione della plusvalenza ritratta dalla vendita del terreno stesso.

La contribuente si è costituita in questa sede.

Il ricorso si articola su due motivi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82, vecchia numerazione, TUIR, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e art. 2729 c.c., in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa negando che ai fini della determinazione della plusvalenza ritratta dalla vendita di un bene si possa attribuire rilevanza all’accertamento del valore di tale bene effettuato ai fini dell’imposta di registro.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza gravata.

Il primo motivo, con il quale si censura la prima ratio decidendi della sentenza gravata, è fondato, in quanto, se è vero che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, sicchè quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un’impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. (così sent. 23608/11), sussiste, tuttavia, una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell’imposta sui redditi (sentt. 14581/01, 21055/05, 4057/07, 5070/11). La prima ratio decidendi è dunque errata laddove afferma che, ai fini dell’accertamento della plusvalenza soggetta all’imposta sui redditi, la determinazione del valore del bene ceduto effettuata ai fini dell’imposta di registro non avrebbe alcuna rilevanza;

dovendosi al contrario affermare che tale determinazione ha un valore presuntivo idoneo spostare sul contribuente l’onere di provare che il prezzo pattuito era inferiore al valore determinato ai fini dell’imposta di registro.

Il secondo motivo, con cui si censura l’insufficiente motivazione della seconda ratio decidendi della sentenza gravata, è pur esso fondato. La Commissione Tributaria Regionale ha infatti fondato il proprio convincimento di veridicità del prezzo dichiarato in contratto sulle seguenti circostanze di fatto:

a) la contribuente ha documentato la somma incassata mediante esibizione dei relativi pagamenti, mentre l’Ufficio ha omesso qualunque verifica sui conti del contribuente;

b) la contribuente ha prodotto una perizia giurata contrastante con la perizia dell’ufficio.

Tali argomentazioni sono inidonee a dar conto dell’iter logico seguito dal giudice di merito per giungere al convincimento della veridicità del prezzo dichiarato in contratto.

Quanto all’argomento sub a) è sufficiente considerare che dalla esistenza di documenti attestanti l’incasso di determinate somme non può inferirsi l’inesistenza dell’incasso di altre ulteriori somme;

il fatto, poi, che l’Ufficio non abbia svolto verifiche sui conti bancari della contribuente implica che manca la prova storica positiva che quest’ultima abbia incassato somme maggiori del prezzo dichiarato in contratto, ma non elide l’efficacia probatoria della presunzione fondata sullo scostamento tra detto prezzo e il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro.

Quanto all’argomento sub b) è sufficiente considerare che la sentenza non si fa minimamente carico di illustrare le ragioni per cui ritiene la perizia di parte più persuasiva di quella dell’ufficio.

Si propone quindi, in definitiva, l’accoglimento di entrambi i mezzi di ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata”.

che la contribuente intimata si è costituita con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti costituite;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014