la Cassazione ha sancito che una società a responsabilità limitata, ove non abbia chiesto tramite il suo liquidatore, dopo l’approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese, non può essere cancellata d’ufficio, e continua ad essere tenuta all’obbligo di pagamento del diritto annuale camerale
la Cassazione ha sancito che una società a responsabilità limitata, ove non abbia chiesto tramite il suo liquidatore, dopo l’approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese, non può essere cancellata d’ufficio, e continua ad essere tenuta all’obbligo di pagamento del diritto annuale camerale