Le indagini finanziarie sui conti dei soci

quando il Fisco può provare il collegamento tra i conti bancari dei soci e la società accertata, può considerare come ricavi gli accrediti ingiustificati da parte dei soci

La Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la sentenza nr. 2029/2014, investita della discussione precisa che se viene dimostrato il legame tra la società ed i rapporti bancari intestati ai soci, il Fisco non deve provare la pertinenza delle operazioni di movimentazioni con le operazioni aziendali.

In vero gli Ermellini sottolineano che lo sfruttamento di quanto risulta dalle copie dei conti correnti bancari non è limitato ai conti intestati alla società ma tocca anche i conti intestati ai soci, amministratori o procuratori generali se il Fisco riesce a dimostrare, anche con presunzione, la fittizietà dell’intestazione od il collegamento dei conti o di alcuni dati.

Il caso di specie parte dal ricorso del Fisco contro la società srl per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, chiamata a decidere sull’impugnativa di avvisi di accertamento, ha detratto dai redditi e dal volume di affari a carico della società gli importi delle movimentazioni dei conti bancari dei soci, in qualità di institore ed amministratore, in base al fatto che, in mancanza di altri riscontri, l’art. 32 DPR 600/73 si applica per le movimentazioni dei conti bancari intestati alla società ma non per quelli intestati ai soci, in quanto si è di fronte ad una società di capitali e, quindi, a diversi soggetti giuridici.

In particolare il Fisco ricorre in Cassazione presentando due motivi.

  • Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex artt. 32, c. 1, n. 2, DPR 600/73 e art. 51, c. 2, DPR 639/72.

Dunque, si censura la sentenza per aver considerato non utilizzabili per l’accertamento le movimentazioni sui conti bancari intestati a terzi, appunto all’allestitore ed all’amministratore della società.

Il motivo è infondato.

Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità, così come Corte di Cassazione 20199/10, Corte di Cassazione 15217/12 e Corte di Cassazione 12625/12, in tema di imposte sui redditi, ex artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, lo sfruttamento dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari non è limitato ai conti intestati alla società ma tocca anche i conti formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali in caso di prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della natura fittizia dell’intestazione o della riferibilità alla società dei conti stessi.

Dunque, in merito alla distribuzione dell’onere probatorio, dimostrato il collegamento tra la società ed i rapporti bancari intestati a persone fisiche, il Fisco non deve provare la connessione tra tutte le movimentazioni bancarie e le operazioni aziendali ma secondo la giusta interpretazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 la società deve dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla attività di impresa.

Il Fisco ha l’onere di provare, anche con presunzioni, il legame alla società dei rapporti bancari intestati a terzi mentre la Commissione Tributaria Regionale ha considerato la mancanza di detta dimostrazione.

  • Con il secondo motivo si deduce vizio di contraddittoria motivazione.

Si censura la sentenza in quanto la stessa avrebbe confermato l’annullamento dell’accertamento nella parte basata sulle risultanze delle movimentazioni del conto intestato alla società, anche se la stessa non aveva prodotto alcuna prova contraria.

Il secondo motivo è fondato.

La sentenza della Commissione Regionale respinge l’appello del Fisco affermando che la società non aveva fornito la prova contraria alle presunzioni di legge circa le movimentazioni dei conti a lei intestati, presunzioni che non operavano circa i conti intestati a terzi.

La motivazione della sentenza è contraddittoria con il dispositivo di rigetto dell’appello poiché si riafferma l’annullamento della parte di accertamento basata sulla movimentazione di un conto che nelle motivazioni della sentenza era considerato intestato alla società.

Così come giurisprudenza di legittimità con le sentenze Corte di Cassazione nn. 20190/2010, 15217/2012 e 12625/2012, i giudici supremi considerano che, dimostrato il collegamento tra la società ed i rapporti bancari intestati a persone fisiche con la stessa collegate, il Fisco non deve provare la connessione tra le movimentazioni bancarie e le operazioni aziendali ma, ex art. 32 del D.P.R. 600 del 1973, è la società che deve dimostrare la mancanza di nessi tra le operazioni e la propria attività di impresa: da ciò deriva che le movimentazioni bancarie su conti correnti dei soci non sono attribuite automaticamente alla società.

Dunque è il Fisco che ha il peso di dimostrare, se è il caso anche con presunzioni, la pertinenza dei rapporti bancari intestati a terzi alla società.

Nel caso di specie, che ha avuto origine da un accertamento bancario nei confronti di una società e dei suoi soci, tale circostanza non si è realizzata e l’Ufficio Finanziario ha l’onere di dimostrare l’interposizione fittizia o la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei rapporti bancari intestati a terzi, legati da vincoli di natura familiare o economica; l’Amministrazione Finanziaria stessa, prendendo atto della prevalente giurisprudenza di legittimità, ha considerato necessaria la dimostrazione della titolarità dei rapporti per l’estensibilità delle indagini ai conti dei terzi.

La Suprema Corte di Cassazione, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e cassa la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

18 aprile 2014

Sonia Cascarano