Il problema della continuità aziendale

il perdurante stato di crisi economica mette gli amministratori, i sindaci ed i revisori di fronte al problema della valutazione della continuità aziendale e dell’applicazione dei corretti principi di bilancio

Premessa generale

La continuità aziendale è un principio fondamentale (noto anche con il nome di going concern) nella redazione del bilancio in quanto l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali. Vi è da sottolineare che soprattutto nelle piccole e medie imprese il concetto di continuità aziendale è spesso trascurato e lo stesso imprenditore/amministratore tende a non evidenziare le difficoltà aziendali in contrasto con la normativa della correttezza e veridicità dei bilanci societari. La normativa vigente prevede che le attività e le passività debbano essere contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

Il codice civile, all’art. 2423-bis, dispone infatti che, nella redazione del bilancio, “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”. La crisi economica che perdura ormai da anni gioca un ruolo fondamentale in materia di approvazione del bilancio 2013 ediventa quindi fondamentale tenere ben presente i principi cardine che devono guidare i redattori dei bilanci d’esercizio. I principi contabili, internazionali e nazionali, cui fare riferimento sono i seguenti.

Principi contabili Internazionali (IAS 1): la direzione aziendale deve effettuare una precisa valutazione sulle capacità dell’impresa di continuare ad operare nel futuro (da sottolineare come anche l’art. 2423-bis c.c. detta importanti regole volte ad indicare che i valori iscritti in bilancio devono essere considerati secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività dell’impresa nel presupposto che l’azienda possa normalmente proseguire la sua attività senza adire ad ipotetiche procedure di liquidazione o procedure concorsuali).

Principio contabile OIC 5: con riferimento ai bilanci di liquidazione, relativamente al principio di continuità, si dispone che l’azienda come complesso funzionante è destinato a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Principio contabile OIC 11: la formazione del bilancio d’esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziarie ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda sui principi contabili.

Principio contabile OIC 29: si deve tener conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale.

– Bisogna ricordare infine il principio di revisione nazionale n. 570 relativo alla continuità aziendale e l’intervento in materia da parte della CONSOB, ISVAP e Banca d’Italia nel febbraio 2009 con un documento congiunto in cui si ribadisce l’importanza dell’osservanza di tale aspetto.

 

Nel presente contesto economico, caratterizzato dalla crisi e dalla volatilità dei mercati, non risulta di facile attuazione la valutazione dei beni e dei rischi aziendali (si pensi alla valutazione delle attività immateriali, dell’avviamento e delle partecipazioni) rendendo quindi molto difficile agli Amministratori e ai Sindaci l’elaborazione di previsioni che possano definirsi attendibili in conformità ai principi contabili. Si rammenta che ai fini della redazione del Bilancio in continuità aziendale gli Amministratori devono procedere alle valutazioni attraverso l’applicazione di particolari indici (l’elenco non è da considerarsi esaustivo) che appartengono a diverse tipologie.

 

1) Indicatori finanziari

– situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

– prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive di rinnovo o di rimborso ovvero eccessiva presenza di prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

– indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori/finanziatori;

– bilanci storici o in prospettiva che mostrano cash flow negativi (gestione della liquidità delle aziende con lo scopo di indicare le variazioni positive e negative della liquidità con riferimento ad un determinato periodo di tempo);

– principali indici economico-finanziari negativi;

– consistenti perdite operative e perdite di valore delle attività ;

– mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

– incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

– incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

– cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

– incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

2) Indicatori gestionali

– perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

– perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

– difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

 

3) Altri indicatori

– capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

– contenziosi legali e fiscali che, in caso di perdita in giudizio, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

– modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

 

GLI AMMINISTRATORI E LA CONTINUITA’ AZIENDALE

L’art. 2428 del codice civile richiede che nella Relazione sulla gestione gli amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi e delle incertezze cui la società è esposta. Lo IAS 1 precisa che, quando la società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. Relativamente al presupposto della continuità aziendale gli Amministratori possono identificare tre diverse situazioni:

1)ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e quindi predisporre in tal senso il bilancio da approvare (se sono state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte, nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale);

 

2) presenza di elementi che possono far sorgere dubbi di lieve entità sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro e procedere comunque alla redazione del bilancio in presenza della continuità aziendale ( nel caso di specie dovranno essere descritte in maniera adeguata l’origine e la natura di tali incertezze ed indicare le iniziative che la società intende adottare per fronteggiare la situazione evidenziando le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni);

3)verificare la presenza di una improbabile/ remota possibilità che la società continui la propria esistenza in un futuro prevedibile e quindi non redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (sarà necessario descrivere con chiarezza nella Nota Integrativa le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale).

 

I SINDCI E I REVISORI E LA CONTINUITA’ AZIENDALE

La problematica della continuità aziendale riguarda molto da vicino anche l’Organo di Revisione della società (principio di revisione n. 570) ed infatti , secondo i principi di revisione, i Revisori devono valutare utilizzando il presupposto della continuità aziendale e considerare l’esistenza di incertezze significative (il revisore deve prendere in considerazione un periodo di almeno 12 mesi successivi (come gli Amministratori) ai fini della valutazione della continuità aziendale).

I sindaci dovranno verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di fornire e valutare tutte le informazioni sufficienti in merito all’operazione ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per scelte operate (le scelte devono essere ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società).

Se al termine della revisione si ritiene che sia stata ottenuta una sufficiente ed appropriata evidenza che il presupposto della continuità aziendale sia ancora esistente la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi; se invece, a giudizio del revisore, sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi si fondano su presupposti fortemente opinabili il revisoredeve rilasciare un giudizio avverso al bilancio in continuità aziendale redatto dagli Amministratori ovvero richiedere (vista la situazione economico-finanziaria) la “svalutazione” delle attività e la conseguente iscrizione delle passività che conseguirebbero ad una liquidazione dell’azienda.

16 aprile 2014

Celeste Vivenzi