Il cinque per mille per le associazioni sportive dilettantistiche

di Maurizio Falcioni

Pubblicato il 29 aprile 2014

le Associazioni Sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille devono presentare la modulistica entro il prossimo 7 maggio

L’art. 1 c. 205 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità per 2104) ha confermato per l’esercizio finanziario 2014, con le stesse modalità previste per l’esercizio 2013,  il riparto della quota del 5 per mille in favore di:

-         Enti che operano al sostegno del volontariato

-         Onlus

-         Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri

-         Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano in specifici settori dell’art. 10  del DLgs 460/97 (assistenza sociale e sanitaria, formazione, sport dilettantistico)

-         Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

-         Enti dediti alla ricerca scientifica e ricerca sanitaria

-         Università

-         Comuni per il sostegno delle attività sociali svolte

-         Enti con le finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

La recente circolare n. 7/E del 20.03.14 di Agenzia Entrate ha fissato i termini per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Anche quest'anno è possibile effettuare l'iscrizione on-line sui portali Entratel o Fisconline entro il 7 maggio 2014 (termine valido per le associazioni sportive e gli altri Enti sopra indicati in grassetto).

Le domande, come per gli anni passati, possono essere inviate direttamente dagli Enti oppure tramite gli intermediari abilitati.


Si ricorda che, per potersi iscrivere, le associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute ai fini sportivi dal Coni e svolgere una rilevante attività di interesse sociale, oltre che dichiarare, nel modello di presentazione, il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, tra cui:

-         presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;

-         effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

Presentata la richiesta, dal 14 maggio 2014 saranno consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse. Per correggere eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi, entro il 20 maggio occorrerà rivolgersi alle competenti direzioni regionali.

 

Gli Enti di volontariato iscritti negli elenchi dovranno spedire tramite raccomandata a.r. (anche tramite PEC) entro il prossimo 30 Giugno 2014, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, redatta su apposito modello da quest’ultima predisposto ed attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Ente e corredata da copia del documento di riconoscimento.

Tale dichiarazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, andrà indirizzata sempre tramite raccomandata a.r. all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell’associazione. Il CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede entro il 31 dicembre 2014 ad effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni, per addivenire all’elenco definitivo delle associazioni sportive ammesse che il Coni stesso spedirà in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2015.



29 aprile 2014

Maurizio Falcioni