Tante sono state le novità fiscali per il periodo d’imposta 2013 che avranno ripercussioni anche sui bilanci da redigere ed approvare nel 2014.
Tutto questo è dovuto sia alle recenti disposizioni normative, sia alle decisioni giurisprudenziali.
Di seguito si propongono i principali temi che sono stati oggetto di novità.
Perdite su crediti
Con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 160, n. 147/2013), la cancellazione del credito operata in bilancio (voce B.14 “Oneri diversi di gestione” del Conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti) produce effetti ai fini fiscali (sia per i soggetti che adottano i Principi contabili nazionali sia per i soggetti Ias adopter).
La cancellazione, secondo le regole dettate dai Principi contabili (per quelli nazionali si vedano i Principi Oic 12 e Oic 15), consente di considerare soddisfatte le condizioni della certezza e precisione (art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986), le quali consentono di dedurre la perdita iscritta in bilancio.
Le principali casistiche che consentono la rimozione del credito dal bilancio sono le seguenti: La chiusura di una procedura fallimentare, la cessione pro-soluto del credito, la rinuncia al suo incasso, la transazione e l’intervenuta prescrizione.
Inoltre, la cancellazione del credito dal bilancio operata a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore iniziale di una transazione, della cessione del credito pro-soluto o per effetto di prescrizione determinerà la piena rilevanza fiscale della perdita sussistendo le condizioni di certezza e precisione.
L’Amministrazione finanziaria può, comunque, disconoscere le perdite su crediti derivanti da cessioni elusive del credito ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
Altresì, diversamente da quanto avviene per i crediti ceduti pro-soluto, la cessione del credito pro-solvendo non ne determina la cancellazione dal bilancio, poiché il presupposto per la cancellazione del credito dal bilancio è il trasferimento del rischio (che non avviene nella cessione pro-solvendo, restando in capo al cessionario la possibilità di esperire l’azione di regresso nei confronti del cedente).
Occorre poi considerare che