Divorzio ed imposta di bollo

l’agevolazione fiscale per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od immobiliare) spetta solo per gli accordi tra i coniugi e le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro e non anche rispetto a terzi.

L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od immobiliare) spetta solo per gli accordi tra i coniugi e le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro e non anche rispetto a terzi. (Corte di Cassazione)

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