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in presenza di “frodi carosello” l’onere probatorio è a carico dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve dimostrare, anche in via presuntiva, l’asserita fittizietà delle operazioni
La Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2013, n. 6229, ha enunciato interessanti principi di diritto in materia di operazioni inesistenti, ritenendoli, peraltro, coerenti con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, a giudizio dei giudici di legittimità, in presenza di “frodi carosello” l’onere probatorio è a carico dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve dimostrare, anche in via presuntiva, l’asserita fittizietà delle operazioni.
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