La riscossione indebita porta alla condanna alle spese per lite temerararia

la mancata sospensione della riscossione, nei casi di definizione di lite pendente, comporta la lite temeraria in capo ad Equitalia ed Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Reggio Calabria, sentenza segnalata e commentata dal dott. Alessandro Nosto)

Nella sentenza in questione, la CTP di Reggio Calabria, Giudice Relatore Dott.ssa Daniela Tortorella, accogliendo il ricorso del contribuente, non solo ha annullato la cartella di pagamento, illegittimamente ricevuta, ma ha anche accolto la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ex art. 96 c.p.c. condannando Equitalia e l’Agenzia delle entrate in solido al pagamento delle spese processuali di euro 700, oltre ad euro 250 a titolo di risarcimento da lite temeraria.
 
Nel caso in questione, Equitalia Sud aveva emesso una cartella di pagamento, nonostante il contribuente avesse inoltrato all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione delle liti pendenti, così come previsto dall’Art. 39 comma 12 del D.L. 98/2011. 
E’ bene ricordare che il comma 12 dell’art. 39, del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. 15 luglio 2011 n. 111, aveva concesso la possibilità ai contribuenti di definire le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 (termine poi prorogato al 31.12.2011 dall’art. 29, comma 16-bis del D.L. 216/2011), relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore inferiore a 20 mila euro, effettuando il pagamento del dovuto e perfezionando poi l’adesione alla sanatoria mediante la trasmissione telematica dell’istanza entro il 2 aprile 2012.
Specificatamente, il contribuente aveva aderito e definito la lite con il Fisco, rinunciando alla  proposizione dell’appello, avverso la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente. 
In pendenza del primo giudizio, aveva comunque pagato una somma poi risultata in eccesso rispetto a quella che doveva pagare per la definizione della lite pendente, pertanto seguendo la circolare n.12/2003 dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso contribuente ha solamente presentato la domanda di definizione della lite fiscale.
E’ d’obbligo indicare, che in caso di soccombenza del contribuente, è escluso il rimborso di somme già versate in eccedenza al dovuto .

 
Pertanto quando i termini per poter definire la lite non erano ancora scaduti, Equitalia Sud, notificava la cartella di pagamento, riferentesi alle somme sub judice, oggetto della domanda di definizionecostringendo il contribuente ad una scelta assurda tra il pagare la somma richiesta senza poi poterla richiedere a rimborso o l’esporsi nel frattempo al rischio concreto dell’esecuzione coattiva. 
 
Il contribuente pertanto, è stato così costretto a proporre un ricorso con un notevole aggravio dei costi che si sarebbero potuti evitare . 
 

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, in data 18.10.2013, si pronunciava, stabilendo che il mancato rispetto della sospensione della riscossione dei ruoli da parte di Equitalia ed dell’Agenzia delle Entrate, così come indicato dalla Circ. Agenzia delle Entrate del 24.10.2011 n. 48, determina un danno risarcibile ex art. 96 c. 3. c.p.c..

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