Indice: 1) Nel 2014 nessun aggravio fiscale sulla prima casa 2) Tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri 3) Transfer princing anche per l’Irap 4) Commercialisti: ristabilita l’equipollenza per l’accesso al Registro 5) Semplificazioni in materia ambientale: le nuove regole per la gestione come sottoprodotto del materiale da scavo 6) INAIL: Cooperative agricole e loro consorzi - applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi 7) Irap: il contribuente può contestare la pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella 8) Tassazione di redditi di fonte estera: rientra nella white list la Serbia e Montenegro 9) Trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali 10) Lavoro accessorio: nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività 11) Le modalità per i versamenti volontari alle PMI 12) Posta la fiducia alla Legge di stabilità 2014 |
1) Nel 2014 nessun aggravio fiscale sulla prima casa
Nel 2014 la Tasi, la tassa comunale sui servizi indivisibili, per i proprietari di prima casa non risulterà più gravosa dell'Imu. Il gettito complessivo dell’Imu ad aliquota di base (4 per mille) e detrazione base sarebbe stato pari a 3,8 miliardi. Con la Tasi, calcolata ad aliquota base (1 per mille) e senza detrazioni il gettito risulta di 1,7 miliardi a cui vanno sommati 100 milioni di euro a titolo di Imu per le sole abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8 e A).
Nel complesso risulterà un minor prelievo sull'abitazione principale stimato in circa 2 miliardi.
Va inoltre considerato che il ddl stabilità per il 2014, in corso di approvazione in Parlamento, ha previsto a carico del Bilancio dello Stato l’assegnazione di 500 milioni di euro per finanziare l’introduzione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale. Di fatto quindi il gettito della tassa sui servizi ad aliquota di base si riduce da 1,7 miliardi a 1,2 miliardi di euro, con l’utilizzo integrale delle predette risorse. Il confronto tra Imu e Tasi non tiene poi conto della maggiorazione Tares servizi indivisibili, pari a 30 centesimi/mq, gravante nel 2013 su tutti gli immobili comprese le abitazioni principali e abrogata contestualmente all’introduzione della Tasi. La Tasi è un tributo gestito interamente dai Comuni che, in base alle loro esigenze di bilancio, possono decidere di ridurre l’aliquota (fino ad azzerarla), di introdurre ulteriori detrazioni o agevolazioni, o di aumentare l’aliquota fino ad un massimo del 2,5 per mille. Anche nel caso di aliquota al 2,5 per mille, l’inserimento di detrazioni finanziate per 500 milioni porterà a un minore onere fiscale. Il carico fiscale complessivo sulle abitazioni principali si è dunque ridotto a seguito delle recenti riforme.
L’effetto sui singoli contribuenti dipende tuttavia dalle modalità specifiche di applicazione delle aliquote e delle detrazioni, che sono lasciate all’autonoma determinazione dei Comuni.
(MEF, comunicato stampa n. 250 del 18 dicembre 2013)
2) Tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri
I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013, introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto con l’aliquota del 20% sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente:
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1